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azione collettiva (ingl. collective action)

di Andrea Giussani - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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azione collettiva (ingl. collective action)

Andrea Giussani

azione collettiva (ingl. collective action) Diritto a conseguire dal giudice un provvedimento di merito di portata superindividuale, a tutela di interessi collettivi o diffusi, oppure di diritti individuali omogenei (ossia sorti per effetto della medesima azione, omissione o condotta abituale del convenuto), attribuito a un soggetto adeguatamente rappresentativo della categoria dei titolari di tali interessi o diritti. L’adeguatezza della rappresentatività dell’attore può essere riconosciuta in alcuni casi in sede amministrativa (art. 139 codice del consumo), e in altri direttamente in sede giurisdizionale (art. 140 bis codice del consumo): nella seconda ipotesi è rilevante soprattutto l’idoneità ad assicurare un’efficace difesa tecnica in giudizio (l’attore deve essere titolare di un diritto omogeneo in proprio, ma può delegare la funzione a un’associazione o a un comitato di cui sia partecipe).

Dal punto di vista non strettamente tecnico-giuridico il concetto di a. c. ricomprende una grande quantità di altri fenomeni. Gli scioperi e i boicottaggi, per. es., sono a. c. e la nozione di a. c. adottata nella teoria dei giochi e delle decisioni razionali riguarda soprattutto questi fenomeni.

Azione collettiva a tutela di interessi collettivi o diffusi

Tale a. ha una portata eminentemente inibitoria: il giudice che accoglie la domanda, infatti, vieta la prosecuzione della condotta illecita e ordina la rimozione dei suoi effetti, assoggettando il condannato che non ottemperi a misure coercitive pecuniarie civili; il risarcimento del danno prodotto agli interessi collettivi o diffusi è determinato in misura simbolica. Nell’a. c. inibitoria a tutela di interessi collettivi o diffusi, soltanto l’attore e il convenuto sono tecnicamente parti in giudizio: solo all’attore, pertanto, spetta far valere l’inottemperenza alla pronuncia di accoglimento della domanda, affinché siano irrogate al convenuto le sanzioni pecuniarie civili.

Azione collettiva a tutela di diritti individuali omogenei (azione di classe)

Disciplinata dall’art. 140 bis codice del consumo) l’a. c. a tutela di diritti individuali omogenei ha invece una portata risarcitoria: per liquidare il danno il giudice ha la possibilità di ricorrere a parametri equitativi. Mentre nell’a. c. a tutela di interessi collettivi soltanto l’attore e il convenuto sono parti in giudizio, nell’a. di classe sono parti anche i titolari dei diritti individuali omogenei, a condizione che vi aderiscano tempestivamente: la sentenza di accoglimento della domanda, pertanto, può essere direttamente utilizzata da tali aderenti come titolo esecutivo.● L’adesione all’a. di classe è una forma semplificata di proposizione della domanda giudiziale senza patrocinio del difensore tecnico, in cui occorre enunciare, a pena di nullità, i fatti costitutivi della pretesa e (attraverso l’indefettibile riferimento all’atto di citazione dell’attore) l’oggetto della domanda: l’aderente si avvale poi degli effetti degli atti di impulso processuale dell’attore senza costituirsi in giudizio in proprio. In quanto parte contumace, l’aderente può essere sottoposto a interrogatorio formale e giuramento, previa notificazione personale della relativa ordinanza di ammissione. L’attore e il suo difensore tecnico hanno un dovere ex art. 2043 c.c. (e il secondo anche un obbligo deontologico) di coltivare la pretesa dell’aderente. ● L’a. di classe deve essere dichiarata ammissibile in via preliminare con ordinanza, da rendersi dopo aver sentito le parti e soggetta a reclamo (ma non anche a controllo di legittimità), a condizione che l’attore sia adeguatamente rappresentativo e non versi in conflitto d’interessi, che i diritti deducibili con l’adesione siano identici (ossia omogenei) e che la domanda non sia manifestamente infondata. Con l’ordinanza di ammissione, il giudice fissa un termine per il deposito in cancelleria delle adesioni, decorso il quale è preclusa la proposizione di a. di classe parallele (ossia promosse contro lo stesso convenuto in relazione ai medesimi fatti).

L’a. di classe è passibile di definizione conciliativa totale o parziale. Quando viene conciliata la pretesa dell’attore, il giudizio è integralmente definito in mero rito. In tutti i casi in cui l’a. di classe viene definita senza pronunciare sul merito, gli aderenti che non abbiano conciliato possono riproporre la domanda in via individuale, ma non può riproporsi l’a. di classe stessa.

manifesto

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Tag
  • CODICE DEL CONSUMO
  • DOMANDA GIUDIZIALE
  • TEORIA DEI GIOCHI
  • TITOLO ESECUTIVO
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  • Azione collettiva
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    Per azione collettiva si intende quel particolare strumento processuale in base al quale, in presenza di diritti omogenei fra di loro e facenti capo a soggetti diversi ma individuabili come gruppo o classe, si possa avere la tutela di questi diritti
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