AVARIA (V, p. 607)
Sulla materia delle avarie comuni il nuovo codice della navigazione contiene delle disposizioni organiche che si possono raggruppare così: a) disciplina dei poteri e dei doveri del comandante nel compimento dei cosiddetti atti di avaria comune (articoli 302-307); b) regolamento del lato sostanziale dell'istituto (articoli 469 e 481); c) regolamento dei suoi aspetti processuali (articoli 610 e 619).
Nel regolare il lato sostanziale dell'istituto il nuovo cod. della nav. si è discostato dalle linee tradizionali del precedente cod. comm. per accogliere il sistema delle regole di York e di Anversa del 1924. Lo scostamento dal cod. comm. del 1882 si nota specialmente in questi punti: a) è abolito l'elenco dell'art. 643 che viene sostituito da una formula astratta in cui si enunciano gli elementi costitutivi dell'atto di avaria comune; b) è abolita la distinzione fra avarie comuni e particolari; c) è abolita la categoria delle avarie comuni per equiparazione (art. 644 cod. comm.); d) è modificato il sistema di contribuzione della nave e del nolo che contribuiscono per l'intero anziché per la metà del loro valore; e) è abbandonato il criterio, posto nell'art. 643 cod. comm. abrogato, per cui era esclusa l'avaria comune nel caso di sacrificio compiuto per fronteggiare un pericolo colposo; f) è modificato il criterio, posto negli articoli 654 e 655 cod. comm. del 1882, per cui la nave e le cose salvate o gettate contribuivano pel loro valore nel luogo dello scaricamento, sostituendosi il valore al termine della spedizione o del viaggio contributivo.
È stato poi riprodotto, pur con diverso ordine sistematico e con espressioni più precise e concise, il complesso alfabetico (A-G) e numerale (1-23) delle regole di York e di Anversa del 1924.
Anche la materia della prescrizione è regolata diversamente perché, mentre il vecchio cod. di commercio stabiliva che si prescrivessero col decorso di due anni dal giorno del compiuto scaricamento le azioni per contribuzione di avaria comune, il nuovo codice abbrevia ad un anno il termine prescrizionale e lo fa decorrere dalla fine del viaggio della nave o, se si tratti di viaggio circolare, dalla fine del viaggio contributivo.
Bibl.: A. Lefebvre d'Ovidio, Sulla disciplina delle avarie comuni, in Studi per la codificazione, II, p. 335 segg.; P. Manca, Della contribuzione e delle avarie comuni nel progetto del codice della navigazione, in Dir. maritt., 1941, p. 87 segg.; A. Brunetti e A. Giannini, Codice navigazione marittima, articoli 302, 307, 469, 481 e 610 a 619.