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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [AVCP]

Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [AVCP]


Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)  Autorità indipendente (➔), con sede a Roma, istituita dalla l. 109/1994, art. 4 con il nome di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Ha assunto l’attuale denominazione con l’approvazione nel 2006 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d. legisl. 163/2006).

L’AVCP si configura come un organo collegiale, costituito da 5 membri, nominati d’intesa dai presidenti di Camera e Senato con incarico quinquennale non rinnovabile, e selezionati fra riconosciute professionalità operanti in settori tecnici, economici e giuridici. L’autorità sceglie il presidente fra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

L’AVCP vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, anche di interesse regionale, al fine di garantire correttezza e trasparenza nel mercato degli appalti pubblici e assicurare condizioni di concorrenza nelle procedure di gara. L’attività è ispirata da principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Il principio di economicità può essere tuttavia subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell’ambiente, e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Gli affidamenti, inoltre, devono rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Le verifiche ispettive avvengono per mezzo della guardia di finanza. All’autorità è attribuita la competenza di irrogare sanzioni pecuniarie, commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono.

Vedi anche
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pér la quale
per la quale pér la quale locuz. agg. e avv., invar. – Espressione usata, nel linguaggio fam. o scherz. con varî sign. (v. quale, n. 6).
fondo per la ripresa
fondo per la ripresa (Fondo per la ripresa) loc. s.le m. Fondo garantito dal bilancio dell’Unione Europea da utilizzare per emettere obbligazioni da investire nella ripresa economica. ♦ I leader dei 27 Stati membri dovranno compiere l'ultimo...
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