autorita indipendenti
autorità indipendenti Organismi amministrativi dotati di specifica qualificazione tecnica, che esercitano funzioni di regolamentazione e di controllo in settori nei quali è particolarmente necessario che, a protezione dei diversi e talora conflittuali interessi coinvolti, l’azione amministrativa sia obiettiva, trasparente, proporzionata e caratterizzata da una sostanziale indipendenza nei confronti del governo. Le a. i. sono espressione di una funzione pubblica molto diversa rispetto al paradigma tradizionale, fondato sul potere amministrativo discrezionale esercitato da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, all’autorità politica.
L’affermazione del modello delle a. i. risulta intimamente connessa al completamento del mercato interno comunitario (➔) avviato da J. Delors, presidente della Commissione Europea dal 1985 al 1994. La piena attuazione dei processi di apertura dei mercati nazionali richiedeva l’adozione di strumenti e regole propri di un mercato pienamente liberalizzato, quali una normativa nazionale a tutela della concorrenza che fosse in grado di garantire il confronto paritario sul mercato e autorità di regolazione che promuovessero l’apertura e la competizione nei settori liberalizzati, bilanciando le asimmetrie e le disuguaglianze che continuavano ad avvantaggiare gli ex monopolisti. La categoria delle a. i., diffusasi in Italia relativamente tardi rispetto a quanto avvenuto in altri ordinamenti, ha conosciuto uno sviluppo notevole a partire dagli anni 1990.
Ogni a. i. è disciplinata dalla rispettiva legge istitutiva. Manca, quindi, un riferimento normativo unitario. Nonostante ciò, le a. i. presentano alcuni tratti comuni, fra i quali:
• indipendenza, garantita dalla mancanza di collegamenti e di controlli e dall’assenza di un potere di direttiva del governo;
• autonomia organizzativa e contabile (in taluni casi, finanziaria);
• peculiari regole di garanzia in termini di criteri di nomina dei titolari degli organi di vertice e di incompatibilità;
• attribuzione di poteri ispettivi e d’indagine, decisori, sanzionatori e regolamentari.
In generale, all’interno della categoria delle a. i. è possibile distinguere fra a. di regolazione, chiamate a esercitare le loro funzioni in mercati in corso di liberalizzazione, e a. di controllo, investite di poteri di controllo in senso stretto.
In Italia, sono disciplinate dalla l. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), emanata all’indomani della privatizzazione di alcune fra le principali aziende operanti nei servizi di pubblica utilità. La l. 481, nell’istituire direttamente l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, detta anche alcune norme di carattere generale, individuando gli obiettivi che i nuovi organismi sono chiamati a perseguire:
• promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;
• garanzia di adeguati livelli di qualità dei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività;
• garanzia della fruibilità e della diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale attraverso la definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti;
• tutela degli interessi di utenti e consumatori;
• armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
Tutto ciò implica, in particolare, che le a. di regolazione devono assicurare l’apertura e il funzionamento dei mercati nella delicata fase di transizione dal monopolio alla concorrenza, e garantire la fruizione diffusa e uniforme dei servizi essenziali, tutelando gli utenti nei confronti di imprese operanti in condizioni di potere di mercato stabile e significativo.
Svolgono una funzione di aggiudicazione, o paragiurisdizionale, che si sostanzia nell’esercizio di un’attività assimilabile a quella di un giudice, consistente nella verifica della riconducibilità di una determinata condotta alla specifica fattispecie astratta e nella risoluzione di conflitti fra soggetti privati, per es. la tutela della concorrenza o della privacy (➔ concorrenza, tutela della; privacy, diritto alla). Dal punto di vista amministrativo, la categoria delle a. i. non si presenta uniforme e omogenea, ma comprende soggetti e organismi con poteri, funzioni e grado di indipendenza assai variegati. Di qui la questione, fino al 2011 ancora accesa e non risolta nel dibattito politico, relativa all’adozione di una legge generale in materia, capace di uniformare alcuni dati basilari delle diverse autorità.
Benché l’appartenenza dei vari organismi a tale categoria non sempre sia ovvia, i seguenti organismi sono senza dubbio a. i.: Autorità garante della concorrenza e del mercato (➔ Antitrust); Autorità per l’energia elettrica e il gas (➔); Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (➔); Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (➔); Banca d’Italia (➔); Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero (➔); Commissione nazionale di vigilanza sulla borsa (➔ CONSOB); Garante per la protezione dei dati personali (➔); Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (➔ ISVAP).