autorita amministrative indipendenti
autorità amministrative indipendènti locuz. sost. f. pl. – Serie di poteri pubblici, esercitati da figure soggettive, caratterizzati da uno specifico grado di indipendenza dal potere politico, dall’esercizio di funzioni 'neutrali' in diversi settori dell’ordinamento (principalmente economici) e da un elevato livello di competenze tecniche. Le radici di tale fenomeno vanno individuate nel modello americano delle independent regulatory agencies, sorto negli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento per la necessità di attuare un processo di regolazione pubblica dell’economia. Il fenomeno ha in Europa radici più giovani; negli anni Settanta del secolo scorso, tali autorità sono sorte in Francia (autorités administratives indépendantes) e in Gran Bretagna (delegated legislation), per finalità di protezione di diritti e interessi rispetto ai cosiddetti poteri forti. Le ragioni della nascita sono diverse: negli Stati Uniti si è passati dall’assenza di disciplina del mercato alla regulation, mentre in Europa da una eccessiva regolamentazione amministrativa si è passati a una meno incisa regolazione. Negli stati europei, infatti, con la crisi del modello dirigistico con massiccio intervento dello Stato nell’economia, si è avvertita l’esigenza di una drastica riduzione della presenza pubblica nell’economia. Il settore dei servizi pubblici è quello che ha maggiormente avvertito l’esigenza di creare autorità indipendenti, incaricate di sorvegliare il mercato. In Italia il fenomeno ha avuto maggiore impulso soltanto negli anni Novanta, anche per le crescenti critiche alla corruzione del potere politico, nonché per la sfiducia nei confronti del sistema amministrativo, inidoneo a svolgere taluni compiti di particolare complessità tecnica (fuga dall’Amministrazione); tali motivi hanno spinto il legislatore a individuare come soluzione la creazione di nuove autorità, per l’appunto indipendenti, quali strutture parallele rispetto alla tradizionale conformazione unitaria e piramidale della Pubblica amministrazione, da sempre ritenuta necessaria, in considerazione dell’art. 95 della Costituzione, ma ormai superata dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale. La caratteristica fondamentale delle autorità – il cui compito principale è la tutela e la protezione di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti – è l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato, desumibile in via legislativa dalla seguente formulazione tipo: 'operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione'. Le autorità indipendenti traggono, quindi, piena legittimazione dalla legge istitutiva, sono preposte alla salvaguardia della vita giuridica ed economica di un ordinamento giuridico particolare, rispetto al quale si pongono come il punto di contatto con l’ordinamento generale. Non necessitano di uno specifico riconoscimento costituzionale, bensì del riconoscimento del rilievo costituzionale degli interessi che sono chiamate a tutelare, a tutela del risparmio in tutte le sue forme, dell’interesse generale della collettività all’informazione, a tutela della concorrenza e del mercato, nonché della privacy. Alle autorità indipendenti è invero mancata una disciplina organica del fenomeno, riconosciuta soltanto in via indiretta dal legislatore con l’art. 2, comma 4, della l. n. 59 del 1997 e con l’art. 23bis della l. TAR (art. 4 della l. n. 205 del 2000), che ha incluso «i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti» tra le controversie assoggettate al rito speciale accelerato previsto dalla medesima disposizione. Le autorità indipendenti istituite in Italia sono: il Garante per la radiodiffusione e l’editoria (l. 6 agosto 1990, n. 223), poi sostituito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l. 31 luglio 1997, n. 249), con funzioni di regolazione e di vigilanza nel settore delle comunicazioni); l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (l. 10 ottobre 1990, n. 287), con funzioni antitrust, in materia di pubblicità ingannevole e ora anche in tema di conflitto di interessi (competenza di recente attribuita ai sensi della l. 20 luglio 2004, n. 215); l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (l. 14 novembre 1995, n. 481), con funzioni regolatorie nel settore dell’energia elettrica e del gas); il Garante per la protezione dei dati personali (l. 31 dicembre 1996, n. 675), per garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui all’art. 4 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche), con compiti di vigilanza e di segnalazione in ordine alla corretta applicazione della normativa in tema di lavori pubblici. Con l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a a quest'ultima utorità è stata attribuita anche la vigilanza sugli appalti di servizi e forniture e con l’art. 6 del citato d. lgs. è stata anche mutata la denominazione in Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Recentemente il legislatore ha creato nuove autorità indipendenti, come la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. È dubbia invece la qualificazione come autorità indipendenti dei seguenti organismi: l’ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), per la dipendenza dalle direttive ministeriali e dagli indirizzi del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica); la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; il Garante del contribuente (art. 13 della l. 27 luglio 2000, n. 212) e dei difensori civici.