autoesenzione
s. f. La decisione assunta autonomamente di dispensarsi da un obbligo.
• Si fa largo l’idea di «un primato della politica» che vuole rendere indiscutibile, per chi ha il potere, una protezione assoluta nei confronti del controllo di legalità. Ovunque si guardi, si può afferrare la tendenza della politica a costruire schermi, muri, privilegi, autoesenzioni. (Giuseppe D’Avanzo, Repubblica, 2 febbraio 2010, p. 1, Prima pagina) • Qual è infatti l’intenzione ultima di un obiettore, di chi obietti non solo contro l’aborto, ma contro il servizio militare, contro la sperimentazione sugli animali, contro la pena di morte, contro la fecondazione artificiale? Il riconoscimento legale dell’obiezione ne ha ridotto la valenza a quella di una pretesa apprezzabile certamente, ma non particolarmente «eroica», in base alla quale l’obiettore ha il diritto all’autoesenzione da una prestazione per lui altrimenti obbligatoria. (Francesco D’Agostino, Avvenire, 26 febbraio 2017, p. 1, Prima pagina).
- Composto dal confisso auto-1 aggiunto al s. f. esenzione.
- Già attestato nella Stampa Sera del 26 agosto 1966, p. 4, (M. G.).