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NOTORIETÀ, Atto di

di Virgilio Andrioli - Enciclopedia Italiana (1934)
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NOTORIETÀ, Atto di

Virgilio Andrioli

S'intende la dichiarazione, per lo più giurata, con la quale persone degne di fede attestano l'esistenza di fatti a loro estranei o manifestano il loro convincimento su di essi. Così definito, l'atto di notorietà ha notevoli punti di contatto con la testimonianza, perché il fidefaciente attesta anch'egli l'esistenza di fatti a lui estranei, ma ne differisce perché l'attestazione non è fatta dinnanzi al giudice; salva un'espressa statuizione di legge, il fidefaciente non deve essere fornito della capacità di testimoniare, e l'oggetto dell'atto notorio può essere il convincimento del fidefaciente stesso.

Il valore dell'atto di notorietà, nei casi in cui non sia espressamente disciplinato dalla legge, non va al di là di quello che l'art. 1354 cod. civ. riconosce alla praesumptio hominis. Di conseguenza quando sul fatto, che forma l'oggetto dell'atto notorio, debba esser raggiunta la prova piena, l'atto notorio ottiene questo scopo, solo se il giudice sia del tutto convinto della credibilità dei fidefacienti e della verità dei fatti asseverati. L'atto notorio è inoltre ammesso soltanto nei limiti in cui è ammessa la prova testimoniale (cod. civ. art. 1341 e 1354; cod. comm. art. 44).

Tuttavia, nei casi in cui la legge non richiede la prova piena, ma la semplice giustificazione del fatto affermato, l'atto notorio è utilissimo ed è largamente usato. Così, può essere provata per atto notorio l'esistenza di miglioramenti, per i quali (art. 706 cod. civ.) compete la ritenzione del fondo al possessore di buona fede convenuto nel giudizio di rivendica; così, nella fase preliminare dei giudizî cautelari può esser provata con atto notorio l'esistenza di quei presupposti, che al richiedente spetta soltanto di giustificare.

In alcuni casi infine, la legge delimita la funzione e l'efficacia dell'atto di notorietà: così (art. 78 cod. civ.) può esser concessa per cause gravissime la dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali quando con un atto notorio cinque persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarino con giuramento dinnanzi al pretore di ben conoscerli, e di poter assicurare sulla loro coscienza che nessun impedimento si oppone al matrimonio; così (art. 80 cod. civ.) l'atto di notorietà, con il quale cinque persone, ancorché parenti degli sposi, indicano le generalità dello sposo, supplisce l'atto di nascita, che lo sposo si trovi nell'impossibilità di produrre, così (art. 364 cod. civ.) le dichiarazioni giurate, che persone degne di fede emettono alla presenza degl'interessati, suppliscono agli atti di stato civile smarriti o perduti.

Vedi anche
Fatto giuridico Per fatto giuridico si intende qualunque avvenimento che il diritto prende in considerazione e al quale ricollega particolari effetti. Nel suo significato giuridico il fatto non è l’evento naturale, individuabile e isolabile in un contesto naturalistico, ma quell’evento che viene isolato e individuato ... Certificazione Diritto Funzione amministrativa dichiarativa volta a conferire certezza a fatti giuridicamente rilevanti. In relazione all’oggetto di tale funzione, è possibile distinguere tra certezze di fatti e certezze di rapporti. Contrariamente a quanto avviene nelle seconde, nelle prime i fatti di cui si dà certezza ... Dichiarazione Per dichiarazione si intende un comportamento che manifesta una volontà o una conoscenza del soggetto agente. L’attività dichiarativa viene tradizionalmente distinta in due fasi: l’espressione, che consiste nella scelta e nel coordinamento dei segni con cui l’agente intende manifestare un proprio fatto ... probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio).
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Vocabolario
notorietà
notorieta notorietà s. f. [der. di notorio]. – L’esser notorio, cioè pubblicamente noto; anche, fama acquisita, per meriti reali o presunti, in un luogo, in un ambiente, in un periodo: n. di un fatto, di una situazione, di una persona;...
atto²
atto2 atto2 s. m. [dal lat. actus -us e actum -i, der. di agĕre «spingere, agire»]. – 1. Manifestazione esterna di una determinazione della volontà. Quindi: a. Azione, spec. in quanto questa implica un giudizio morale: a. onesto, disonesto;...
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