ASSISE
. Il vocabolo assisa s'applica nel linguaggio dell'alto Medioevo ad ogni grande assemblea, e particolarmente alle assemblee giudiziali. Così per l'Italia si possono ricordare le assise che si tenevano negli stati della casa di Savoia; erano convocate dai giudici ordinarî quattro volte l'anno in certi luoghi stabiliti, in ogni castellania, e vi si decidevano le cause criminali e civili, vi si eleggevano i tutori, vi si facevano le paci, ecc. Con questo nome si conservano ancora nelle costituzioni piemontesi del 1770. Così in Francia troviamo assise giudiziali di carattere generale: come quelle della contea di Tolosa, che corrispondono ai grands jours di Champagne, alla riunione dello Scacchiere, tribunale supremo del ducato di Normandia, e hanno la stessa struttura delle convocazioni della corte del re. Dopo il 1180, il re di Francia Filippo Augusto, per evitare ai litiganti il grave dispendio e incomodo di recarsi alla corte regia per far decidere le proprie cause, stabilì che in ogni grande circoscrizione amministrativa retta da un balivo (grands bailliages) si dovessero tenere delle assise. Ve n'erano due specie: assise di cavalieri, nelle quali si decidevano le questioni vertenti fra baroni, e dove la decisione era presa da un certo numero di assistenti, pari in grado, nelle categorie dell'aristocrazia feudale, ai litiganti; e le assise comuni, nelle quali si decidevano le cause dei non nobili. Le forme del procedimento erano stabilite, in molte di tali assise, secondo consuetudini. Nel corso del sec. XIII, la composizione di queste assise mutò, perché al posto degli assistenti occasionali, tratti volta per volta dal pubblico presente, gli assistenti del balivo furono uomini di legge e divennero assessori stabili.
Più importanti per lo svolgimento della storia processuale sono le assise normanne e inglesi. Così nel ducato come nel regno, si tenevano una o due volte l'anno in ogni contea o vicecomitato, assise riunite da tre o quattro baroni o milites invitati, come commissarî giustizieri del re d'Inghilterra, con funzioni non dissimili da quelle dei missi dominici dei re e degl'imperatori franchi. In queste grandi assemblee giudiziali venivano usate forme speciali di procedimento per la definizione delle cause: tale è la recognitio, chiamata anche magna assisa regale. Essa deriva da un decreto di Enrico II, concesso prima alla Normandia e poi all'Inghilterra, per il quale le cause civili potevano essere risolte non già per mezzo del duello, antico modo di risolvere le controversie del diritto germanico, ma con un'inchiesta, fatta dal giudice, il quale interrogava un certo numero di testimoni degni di fede, tratti dal vicinato, che venivano assunti previo giuramento: donde il nome di iuratores dato a essi e di jureia o jurata dato al loro insieme. La dichiarazione di tali giurati è detta vere dictum o verdetto. Nel diritto inglese si distingue fra magnae assisiae, nelle quali si decidono le cause petitorie, e parvae assisiae, che giudicano le cause possessorie.
Più tardi in quest'istituzione anglo-normanna avvenne un'ulteriore evoluzione. Senza aver bisogno di chiedere un documento regio che permettesse di sostituire l'inchiesta mediante giurati al duello giudiziario, le parti poterono accordarsi per rimettere la decisione delle loro controversie a giurati, che così perdettero del tutto la loro qualità originaria di testimoni, per assumere la veste di giudici. Tale uso si estese anche alla materia criminale.
Come s'è visto, il termine assisa estende il suo originario significato di assemblea giudiziale anche al procedimento per ricognizione in essa seguito: un'altra estensione dello stesso termine troviamo nell'Italia meridionale e nell'Oriente latino, dove esso si adopera in senso di legge. L'estensione si comprende, quando si pensi che tali leggi venivano approvate da un'assemblea di baroni alla quale era pur dato l'appellativo d'assisa. Tale è il caso delle assise normanne dell'Italia meridionale. Esse sono formate da alcuni capitoli pubblicati nel 1140 da Ruggero II nel parlamento tenuto ad Ariano di Puglia, e dai suoi successori Guglielmo I e Guglielmo II. Hanno grande importanza, perché vi si nota, fin un tempo così remoto, larghissima influenza delle codificazioni giustinianee. Probabilmente furono rivedute e raccolte, dopo il 1181, da Guglielmo II.
Di tutt'altra natura sono le assise di Gerusalemme e le altre formatesi nell'Oriente latino. Una tradizione asserisce che re Goffredo di Buglione avrebbe fatto redigere le consuetudini dei crociati, deponendo il testo relativo in un cofano conservato nella chiesa del S. Sepolcro di Gerusalemme, da cui il nome di Lettere del S. Sepolcro, col quale, sempre secondo questa tradizione, il detto testo sarebbe stato designato. Si dubita che un tale testo sia mai esistito, giacché le testimonianze più antiche sono di oltre un secolo e mezzo posteriori e il testo è perduto. Il testo, che oggi è conosciuto col nome di Assise di Gerusalemme, fu formato più tardi, dopo la caduta del regno dei crociati in Palestina. In esso sono riunite più opere: un Libro delle assise della Corte dei borghesi, ossia leggi che riguardano il diritto praticato dalle classi non nobili; il Libro della forma dei giudizî davanti all'alta corte, ossia giurisdizione dei nobili, di Filippo di Novara, morto verso il 1270; e il Libro delle assise e buone consuetudini del regno di Gerusalemme, di Giovanni d'Ibelin, contemporaneo del precedente. Quest'ultimo libro divenne testo ufficiale dal 1369 nel regno di Cipro. V'è poi il Libro delle assise del principato di Antiochia, composto probabilmente fra il 1301 e il 1335, e conservato in una traduzione armena.
Bibl.: I. M. Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XII, Parigi 1851; H. Brunner, Die Entstehung der Schwurgerichte, Berlino 1872; P. Viollet, Précis de l'histoire du droit français, Parigi 1885, I, p. 142 seg.