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ASSENZA

di Domenico SIMONCELLI - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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ASSENZA (IV, p. 994)

Domenico SIMONCELLI

Il codice civile italiano 1942, oltre ad avere meglio disciplinato l'assenza, ha introdotto un'importante novità con l'istituto della dichiarazione di morte presunta, la cui necessità si era in modo particolare fatta sentire in occasione di eventi bellici o di catastrofi e disgrazie.

Per quanto riguarda l'assenza, il codice stabilisce che, quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o non se ne hanno più notizie, il tribunale, su istanza degli interessati o dei presunti eredi legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona stessa ed emanare gli altri provvedimenti che ritenga opportuni; la disciplina dell'istituto è regolata dal codice distinguendo due momenti: 1) quello della dichiarazione di assenza; 2) quello della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.

Perché possa cssere pronunciata la dichiarazione di assenza è necessario: a) che siano trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso; b) che gli interessati, e cioè i presunti eredi legittimi nonché chiunque altro ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui provochino dal tribunale competente la dichiarazione ufficiale. Effetto diretto della dichiarazione di assenza è l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se esistono. Ma l'effetto sostanziale è l'immissione nel possesso, sia pure temporaneo, dei beni, a favore degli eredi testamentarî, se ve ne sono, o dei presunti eredi legittimi; la quale immissione viene comunque subordinata a certe garanzie e contenuta in certi limiti nell'interesse dell'assente, il quale potrebbe ritornare e avrebbe diritto di riprendere i suoi beni.

Con le predette limitazioni e cautele la posizione dell'assente viene adeguatamente tutelata, cosicché se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata la sua esistenza, da quel momento cessano tutti gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, occorrendo, l'adozione di quegli opportuni provvedimenti di conservazione e di amministrazione del patrimonio.

Se durante il possesso temporaneo è accertato il momento della morte dell'assente, cesseranno tutti gli effetti della dichiarazione di assenza, per dar luogo all'apertura di successione.

Dichiarazione di morte presunta. - Costituisce l'innovazione sostanziale introdotta dal nuovo codice. Per essa, trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, e, comunque, sempre che siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiorità dell'assente, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza può dichiarare presunta la morte dell'assente o dello scomparso nel giorno al quale risale l'ultima notizia. Legittimate a chiedere la dichiarazione sono quelle stesse persone che possono domandare la dichiarazione di assenza.

Sotto alcuni aspetti la dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti giuridici della morte vera. Fra gli effetti più importanti si ricordano: la fine dello stato di perenne incertezza circa la esistenza dello scomparso; l'accertamento d'uno stato di fatto in base al quale si presume che lo scomparso sia morto; i titolari dei diritti subiettivi di lui divengono successori, ed a loro passa la piena disponibilità dei beni; il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio. Per quanto, però, la dichiarazione agisca profondamente, tuttavia non si esclude mai la possibilità del ritorno o del ricevimento di notizie: in tal caso, e naturalmente nei limiti del possibile, si ricostituisce lo stato patrimoniale del già presunto morto; lo si reintegra nella situazione giuridica che aveva; si dichiara nullo il nuovo matrimonio.

Ma per la dichiarazione di morte presunta non è necessario procedere preliminarmente alla dichiarazione di assenza, poiché il nuovo codice ha regolato anche in via autonoma l'istituto; e, oltre che il caso normale per il trascorso del decennio, sono stati regolati casi particolari. Questi sono: 1) la scomparsa in operazioni belliche; 2) la prigionia presso il nemico o l'internamento; 3) la scomparsa a seguito di infortunio. Gli effetti che conseguono alla dichiarazione di morte presunta sono: 1) gli immessi nel possesso temporaneo dei beni o i loro eredi e successori possono procedere a divisioni definitive e disporre liberamente dei beni stessi; 2) l'esercizio temporaneo dei diritti e la liberazione temporanea dalle obbligazioni diventano definitivi; 3) le obbligazioni alimentari si estinguono; 4) le cauzioni e le altre cautele eventualmente imposte cessano. Se non vi è stata immissione nel possesso temporaneo gli aventi diritto indicati nel capov. dell'art. 50 o i loro eredi e successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata esecutiva la sentenza che abbia dichiarata la morte presunta. Divenuta esecutiva la sentenza, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Ma dato che la dichiarazione giudiziale di morte non è una verità assoluta, ma semplicemente una probabilità, va da sé che essa cede alla prova contraria, che venga eventualmente fornita da chiunque interessato, in contraddittorio di coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la presunzione di morte. Nel caso di ritorno della persona oppure nel caso che si raggiunga la prova della sua esistenza oppure ancora che si possa dimostrare la data della morte, cessano gli effetti della dichiarazione della morte presunta e la nuova posizione viene regolata sia in riguardo ai rapporti familiari, sia in riguardo ai beni.

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Domicilio Il domicilio di una persona (artt. 43 c.c.) è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; si parla in questo caso di domicilio generale. Un soggetto può, tuttavia, scegliere anche diversi domicili per il compimento di determinati atti o lo svolgimento di specifiche ... Possesso Potere di fatto sulla cosa che si esprime attraverso il compimento di atti corrispondenti all’esercizio di un diritto reale (art. 1140 c.c.), per cui un soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o no titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e cioè del titolo che ne legittima ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ...
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Altri risultati per ASSENZA
  • Assenza
    Enciclopedia on line
    In base al Codice civile (artt. 48 ss.), quando non si hanno più notizie di una persona da almeno 2 anni, i presunti successori legittimi – e chiunque ritenga di avere diritti dipendenti dalla morte dell’assente – possono rivolgersi al tribunale competente perché ne sia dichiarata l’assenza. A seguito ...
  • ASSENZA
    Enciclopedia Italiana (1929)
    (dal lat. absentia; fr. absence; sp. ausencia; ted. Abwesenheit, Verschollenheit; ingl. absence) Diritto. - Come istituto regolato dal codice civile italiano (lib. I, tit. 111) a imitazione del codice francese, l'assenza è, secondo un concetto che risale al diritto romano, qualificata dal fatto che ...
Vocabolario
assènza
assenza assènza s. f. [dal lat. absentia]. – 1. a. L’essere assente da un luogo in cui uno dovrebbe trovarsi o si trova abitualmente: a. dall’ufficio, dal lavoro, da una riunione; tornò dopo lunga a.; ha fatto parecchie a.; registro delle...
assènzio
assenzio assènzio (ant. assènzo) s. m. [dal lat. absinthium, gr. ἀψίνϑιον]. – 1. Nome di alcune specie di piante del genere artemisia, usate in farmacia o in liquoreria. L’assenzio propr. detto, o a. romano, o maggiore (Artemisia absinthium),...
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