assegno familiare
Contributo economico concesso dallo Stato a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo f. abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
Precedenti storici dell’istituto si ritrovano in Francia già nel 1852; in Italia fu introdotto con il contratto collettivo dell’11 ottobre 1934. L’a. f., dapprima previsto per i lavoratori dipendenti dell’industria, fu in seguito esteso a tutte le altre categorie dei lavoratori capifamiglia (compresi gli agricoltori, gli impiegati e i dipendenti di aziende artigiane).
Le legislazioni dei vari Stati hanno dato all’istituto differenti ordinamenti, limitandone l’applicazione solo a particolari categorie o estendendola all’intera popolazione lavoratrice. Il sistema di finanziamento si basa sulle imposte per quei Paesi che estendono l’a. f. a tutte le categorie di lavoratori, mentre vige il sistema di finanziamento a mezzo di contributi negli altri.
In Italia, l’a. f. è regolato dal d.p.r. 797/1955 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). Viene pagato dall’INPS o dal datore di lavoro direttamente sulla busta paga del lavoratore e spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. L’a. f. diminuisce (fino ad azzerarsi) in corrispondenza dell’aumentare del reddito e tale riduzione è proporzionata al numero dei componenti la famiglia. Il pagamento dell’a. è subordinato alla condizione che gli interessati vivano a carico del richiedente. Hanno diritto all’a. f. i coltivatori diretti, coloni e mezzadri; i piccoli coltivatori diretti; i titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Per i lavoratori dipendenti è stato istituito nel 1988 l’a. al nucleo f. (l. 153/1988). Tale a. viene erogato al dipendente o al percettore di pensione che ne faccia specifica richiesta. L’importo varia in relazione al numero dei componenti il nucleo f. e alla presenza di persone inabili, ed è inversamente proporzionale al reddito complessivo.