ARRUOLAMENTO (IV, p. 599)
Gli arruolamenti illegali (p. 602). - Degli arruolamenti illegali si occupa il nuovo codice penale del 1930 negli articoli 288 e 653. L'articolo 288 prevede il delitto di "arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno stato estero", così disponendo: "Chiunque, nel territorio dello stato e senza approvazione del governo, arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare". Nell'art. 653 è, invece, prevista la contravvenzione di colui che, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati. Rientrano fra gli arruolamenti illegali (in senso improprio, però) anche i delitti di banda armata (v. art. 306).