ARRESTO (IV, p. 592)
A) Diritto sostantivo. - La pena dell'"arresto" (pena prevista per le contravvenzioni) si estende oggi, sotto l'impero del nuovo codice penale del 1930, da cinque giorni a tre anni (art. 25), ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Nel caso di concorso di reati, il limite massimo della pena dell'arresto non può oltrepassare i sei anni. Occorre anche notare che il vigente codice ha abolito il cosiddetto "arresto scontato in casa", previsto dall'articolo 21 del codice del 1889.
B) Diritto processuale. - L'istituto dell'arresto dal nuovo codice di procedura penale è disciplinato negli articoli 235 a 249. L'arresto obbligatorio in flagranza è fissato per le pene superiori nel massimo a un anno, quello facoltativo per le pene superiori nel massimo a sei mesi. Notevoli nel codice vigente le disposizioni per le quali: a) v'è divieto di arresto senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria quando appaia che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (art. 240); b) gli ufficiali e agenti di polizia, nei casi nei quali la legge dà facoltà di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria, devono tenere conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto (art. 241); c) anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare (e i primi anche trattenere sotto custodia) le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura, in attesa del provvedimento dell'autorità giudiziaria, alla quale deve essere data immediata partecipazione del fermo compiuto (art. 238).