Atto con cui un soggetto terzo (arbitratore), incaricato dalle parti di un contratto, determina la prestazione. La figura (cui prevalentemente si riconosce natura di atto giuridico in senso stretto) ricorre con una certa frequenza (per esempio, nell’istituzione di erede, nei legati, nella divisione, nel mandato a donare, nelle obbligazioni alternative, nella vendita, nella società semplice: art. 631-632, 664-665, 733, 778, 1286, 1473, 2264 c.c.), ma è prevista in generale dall’art. 1349 c.c., relativamente all’oggetto del contratto. Tale norma distingue due modalità con cui le parti possono deferire al terzo la determinazione della prestazione dedotta in contratto: secondo l’arbitrium boni viri o secondo il merum arbitrium. In base alla prima, l’arbitratore dovrà procedere con equo apprezzamento, attenendosi a criteri di obiettività e ragionevolezza; se l’arbitraggio non è compiuto, o è manifestamente iniquo, la determinazione sarà fatta dal giudice. La disciplina prevista per l’arbitrium boni viri ha portata generale ed è presunta dalla legge, se non risulta che le parti abbiano invece voluto rimettersi al mero arbitrio del terzo, che in questo caso avrà maggiore libertà di scelta e potrà tener conto, per compiere l’arbitraggio, di ogni fattore che ritenga opportuno. Il suo arbitraggio potrà essere impugnato solo provando la sua malafede; se non è compiuto, la determinazione non potrà essere fatta dal giudice: il contratto sarà nullo per indeterminabilità dell’oggetto (a meno che le parti non si accordino per sostituire l’arbitratore). L’arbitraggio si distingue dall'arbitrato e, secondo un’opinione dottrinaria e giurisprudenziale (ma il punto è assai discusso), dalla perizia contrattuale.
Operazione commerciale o finanziaria che ha lo scopo di trarre un profitto dalla differenza fra i prezzi in vigore su due o più mercati di merci, di titoli o di valute, acquistando dove la quotazione è inferiore e rivendendo dove essa è superiore. Può essere quindi considerata un’attività speculativa. Le operazioni di a. provocano il livellamento delle quotazioni sui vari mercati, aumentando la domanda dove il prezzo è più basso e l’offerta dove è più alto. Dei vari tipi, l’arbitraggio di Borsa è una transazione a breve termine che lucra sulle differenze di quotazione dei titoli in Borse diverse. L’arbitraggio di portafoglio consiste nel vendere titoli per comprarne altri più sicuri o di maggior reddito. L’arbitraggio sui cambi è invece dato da operazioni sul mercato delle divise.
Nei casi tipici di arbitraggio, le due operazioni fondamentali si distinguono perché avvengono in piazze diverse, ovvero per essere una a termine (a consegna differita) e l’altra a pronti. La rapidità delle comunicazioni tende ad annullare le differenze tra le quotazioni di diverse piazze e a ridurre le opportunità di profitto mediante arbitraggio. Si considerano operazioni di a. anche sofisticate operazioni speculative sul capitale delle società, sulle obbligazioni convertibili o su altri strumenti finanziari innovativi. Nell’attività bancaria si parla di a. sui tassi d’interesse per indicare la scelta delle condizioni d’investimento più favorevoli sui tassi attivi in rapporto al costo della raccolta.
Arbitrato. Diritto processuale civile