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APPROPRIAZIONE INDEBITA

di Giuseppe Bettiol - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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APPROPRIAZIONE INDEBITA (III, p. 766)

Giuseppe Bettiol

INDEBITA Il delitto è previsto nell'art. 646 del cod. pen. del 1930. Il fatto consiste nell'appropriazione del denaro o della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. L'oggetto giuridico del delitto sta nella violazione della fiducia (Petrocelli). Soggetto attivo può essere chiunque, ad eccezione del proprietario della cosa. Per individuare il soggetto passivo del delitto bisogna ricercare il titolare dell'interesse leso, vale a dire il titolare del diritto alla restituzione o all'uso determinato della cosa. Questi può essere non solo il proprietario, ma anche un semplice possessore che abbia affidato ad altri la cosa stessa. Oggetto materiale è il danaro o la cosa mobile altrui. Presupposto del delitto è il possesso della cosa mobile altrui sorto in base a qualsiasi titolo, purché esso non sia tale da trasferire la proprietà. L'approvazione indebita è un delitto intenzionale: non basta la volontarietà del fatto, ma occorre il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il delitto è perseguibile su querela della persona offesa e la pena è della reclusione sino a tre anni e della multa sino a lire diecimila. Circostanza aggravante è l'aver commesso il fatto su cose possedute a titolo di deposito necessario. In questo caso si procede d'ufficio; si procede anche d'ufficio se il fatto è commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità. Il nuovo codice non contempla più tra le appropriazioni indebite l'abuso di foglio firmato in bianco. Quest'azione illecita è prevista, invece, in due ipotesi distinte (articoli 486 e 487 cod. pen.) e considerata come una falsità in atti. Le cosiddette appropriazioni indebite minori sono previste nell'art. 647 cod. pen. il quale riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'art. 420 del codice precedente.

Bibl.: D. Angelotti, Le appropriazioni indebite, Roma 1930; B. Petrocelli, L'appropriazione indebita, Napoli 1933.

Vedi anche
Appropriazione indebita Delitto contro il patrimonio. L’art. 646 c.p. stabilisce che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la multa e con la reclusione fino a 3 anni. L’oggetto giuridico della ... Possesso Potere di fatto sulla cosa che si esprime attraverso il compimento di atti corrispondenti all’esercizio di un diritto reale (art. 1140 c.c.), per cui un soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o no titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e cioè del titolo che ne legittima ... Delitto Forma di reato sanzionabile con l’ergastolo, la reclusione e la multa (Pena criminale). Il codice Rocco, sulle orme del codice Zanardelli del 1889, pone alla base della qualificazione del fatto di reato la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni. La dottrina si è a lungo impegnata nella ricerca ... pena Sanzione afflittiva comminata dall’autorità giudiziaria a chi abbia commesso un reato. Profili generali La p. criminale, o p. in senso stretto, appartiene al genere delle sanzioni punitive, rivolte cioè a garantire l’osservanza della norma prima che se ne verifichi la violazione e ad asseverare la dissuasione ...
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  • PETROCELLI
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Vocabolario
appropriazióne
appropriazione appropriazióne s. f. [dal lat. tardo appropriatio -onis]. – 1. L’appropriarsi qualche cosa. In diritto, a. indebita, reato consistente nell’appropriarsi una cosa mobile altrui di cui si sia, a qualsiasi titolo, in possesso,...
indébito
indebito indébito agg. e s. m. [dal lat. indebĭtus, comp. di in-2 e debĭtus, part. pass. di debere «dovere»]. – 1. Non debito, non dovuto: pretendere, ottenere un riconoscimento i., onori indebiti. In partic., nel linguaggio giur., prestazione...
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