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APPELLO

di Ottorino Vannini - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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APPELLO (III, p. 729)

Ottorino Vannini

Appello penale (p. 733). - L'istituto dell'appello è stato conservato nel vigente codice di procedura penale, con la interessante e opportuna innovazione, però, del cosiddetto "appello incidentale del pubblico ministero susseguente all'appello dell'imputato". Questo istituto dell'appello incidentale è stato voluto dal legislatore allo scopo di attenuare il rigore della regola della incondizionata possibilità della reformatio in peius accolta nel progetto preliminare. L'appello incidentale del Pubblico Ministero presso il giudice ad quem è disciplinato nell'ultima parte dell'art. 515 e può essere proposto quando l'appello è stato proposto dal solo imputato, entro otto giorni dalla relativa comunicazione. Esso mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia dell'imputato alla propria impugnazione, e per esso è ammessa la reformatio in peius. Anche l'appello del pubblico ministero è vincolato al principio "tantum devolutum quantum appellatum", nel senso che la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i proposti motivi (art. 515, 1° comma; v. invece: art. 480 cod. penale abrogato). Il giudice a quo e il giudice ad quem con ordinanza, soggetta a ricorso per Cassazione, dichiareranno inammissibile l'appello nei casi previsti dagli articoli 207 e 209; il giudice ad quem dichiarerà l'inammissibilità anche nel caso in cui resulti mancante un interesse alla impugnazione. Non possiamo, infine, trascurare un rilievo: che cioè, a parer nostro, è da ritenersi che siano appellabili le sentenze del tribunale per i minorenni pronunciate per i reati di competenza della Corte di assise (questione molto controversa; si confronti in proposito la nota di Vannini nella Rivista di diritto penitenziario, XIV, 1936, n. 5).

Vedi anche
Divieto di reformatio in peius Nell’ambito della processo penale rappresenta il limite al sindacato del giudice d’appello che, nei casi in cui l’appellante sia l’imputato, non può riformare la sentenza di primo grado con una pena o una misura peggiore di quella applicata in precedenza. Espressione del più ampio principio del favor ... Impugnazioni. Diritto processuale penale Disciplinate unitariamente nel libro IX del codice di procedura penale, le impugnazioni costituiscono un rimedio giuridico che l’ordinamento offre alle parti processuali per rimuovere l’esito di un provvedimento del giudice che esse considerano erroneo, rilevandone i vizi di fatto o di diritto dinanzi ... giudice Autorità che ha la competenza di emettere giudizi su questioni particolari. Diritto Organo dello Stato che impersona la funzione giurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti attraverso un provvedimento singolare e concreto. È un soggetto processuale che, all’interno della ... Revocazione. Diritto processuale civile Nel diritto processuale, uno dei mezzi per impugnare le sentenze. Disciplinata dagli artt. 395 e ss. c.p.c, è un’impugnazione a critica vincolata, essendo possibile solo per i motivi tassativamente indicati nell’art. 395. Sono impugnabili con la revocazione, le sentenze pronunciate in grado di appello ...
Tag
  • REFORMATIO IN PEIUS
  • PUBBLICO MINISTERO
  • IMPUGNAZIONE
Vocabolario
appèllo
appello appèllo s. m. [der. di appellare; in alcune accezioni, ricalca il fr. appel]. – 1. Il chiamare più persone per nome, secondo un ordine stabilito (per lo più alfabetico), per accertarsi che siano presenti o per altri motivi: fare...
appellare
appellare v. tr. e intr. pron. [dal lat. appellare, propr. «rivolgere la parola»] (io appèllo, ecc.). – 1. tr., letter. a. Chiamare per nome, nominare o denominare: questa, che ’l vulgo appella morte (T. Tasso); spec. nel passivo e intr....
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