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APPALTO

Enciclopedia Italiana - V Appendice (1991)
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APPALTO


(III, p. 723; App. II, I, p. 214)

La nozione di a., quale risulta dall'art. 1655 cod. civ., non è stata modificata dalla legislazione successiva che ha mantenuto la definizione legale e la specifica previsione dell'istituto, preoccupandosi però di adeguarsi, nella disciplina delle procedure di aggiudicazione per gli a. di opere pubbliche, alle direttive della CEE in materia, mentre per i procedimenti di gara sono state previste dalla l. 2 febbraio 1973, n. 14 e 8 ottobre 1984, n. 687 maggiori garanzie di segretezza nelle offerte. Sono state anche dettate nuove norme intese a rendere uniforme l'attività contrattuale − e quindi anche gli a. − degli enti pubblici del parastato, attività prima disciplinata dagli speciali regolamenti dei singoli enti.

Va tenuto infine presente che, stante la competenza in materia da parte delle regioni, è prevedibile l'emanazione di norme regionali, a oggi intervenuta solo in settori specifici (per es. edilizia scolastica). L'utilizzazione del sistema dell'a. da parte della pubblica amministrazione nel settore delle opere pubbliche risulta, poi, caratterizzata da un fenomeno che va sempre più diffondendosi e che consiste in una sorta d'intermediazione.

Con l'a., tradizionalmente, la pubblica amministrazione curava l'esecuzione di dette opere per mezzo di un rapporto istituito con un privato appaltatore. Sempre più numerosi risultano i casi in cui, per l'esecuzione delle opere stesse previste, l'amministrazione statale e regionale delega altri enti, in specie territoriali, a provvedervi, ovvero si avvale degli uffici di questi enti perché concretamente pongano in essere le procedure relative, riservandosi un'ingerenza più o meno ampia, ma comunque non operando più direttamente.

La stipulazione dell'a. continua ad avvenire nelle forme in cui è possibile la stipulazione dei contratti degli enti pubblici. La modifica legislativa apportata, in generale, all'attività contrattuale della pubblica amministrazione ha recepito un fenomeno già esistente nella realtà degli a. di opere pubbliche quando ha posto la licitazione privata, nell'ordine delle preferenze da osservare nell'adozione dei sistemi di scelta del contraente privato, non più dopo l'asta pubblica, ma sullo stesso piano di questa. In verità, la licitazione privata costituisce lo strumento di regola adoperato negli a. di opere pubbliche, ma è seguita, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dalla trattativa privata e dall'esecuzione in economia (e cioè per amministrazione diretta ovvero per cottimi fiduciari). È proprio nel sistema dell'aggiudicazione degli a. che sono state introdotte le innovazioni adeguatrici alle norme CEE (l. 8 agosto 1977, n. 584) mentre concerne specificamente l'a. − e va quindi accennato − l'introdotto divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio. È ora vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'a., introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre, ovvero che indichino marche, brevetti, tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere sono, peraltro, ammesse se accompagnate dalla menzione ''o equivalente'', allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'a., mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili (art. 7 l. predetta).

Per quanto concerne l'esecuzione dell'a., è rimasta sostanzialmente immutata la disciplina relativa, caratterizzata dalla previsione di notevoli ingerenze da parte dell'amministrazione. In conseguenza della situazione economica che da anni attraversa il paese, si sono invece succedute nel tempo, per quanto concerne i pagamenti a favore delle imprese appaltatrici, una serie di disposizioni agevolatrici che consentono l'anticipazione, fino alla metà, del prezzo dell'a. prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, e il pagamento dell'intero ammontare delle rate di acconto e di saldo, senza ritenute di garanzia, beninteso con prestazione, da parte dell'appaltatore, a sua volta, di idonee garanzie (fideiussione bancaria o polizze fideiussorie assicurative). Il fatto di maggior rilievo è dato dalle conseguenze economiche della revisione dei prezzi contrattuali che ha portato spesso a raddoppiare il costo degli a. pubblici.

In materia di a. di opere e di servizi, al fine d'impedire che l'imprenditore si sottragga agli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato, facendo figurare altri come il vero datore di lavoro, la l. 23 ottobre 1960, n. 1369 vieta di affidare in a. l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro. L'inosservanza della disposizione è punita con l'ammenda di l. 2000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione. È solo permesso l'a. di opere e servizi (per es. pulizie) da eseguirsi nell'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, ma quest'ultimo è tenuto verso i propri dipendenti, in solido con l'imprenditore committente, a un trattamento non inferiore a quello dei lavoratori occupati nell'azienda: a quest'ultima disposizione sono previste eccezioni (art. 5 l. cit.) in relazione alla particolare natura di taluni servizi prestati. Particolari disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sull'IVA si applicano in materia di a., rientrando, secondo il legislatore, questo istituto tra le prestazioni di servizi soggette a quel tributo.

Bibl.: A. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, Milano 19765; C. Carnevale, G. Trotta, L'appalto, vol. i, sotto la direzione di A. Jannuzzi, ivi 19782; F. Garri, Appalto pubblico, in N. Dig. It., Appendice, i, Torino 1980, pp. 327 ss.; G. Nicolini, Interposizione in frode alla legge nei rapporti di lavoro, Milano 1980.

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