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Appalto di prestazioni di lavoro

Enciclopedia on line
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L’appalto di prestazioni di lavoro, in senso ampio, è il contratto stipulato tra un imprenditore e un fornitore di manodopera per la semplice messa a disposizione di energie lavorative. Storicamente la legislazione italiana vi ha scorto una forma distorta di impiego della forza-lavoro, che offre al datore di lavoro la possibilità di eludere le responsabilità sostanziali legate alla titolarità del rapporto. La l. n. 1369/23 ottobre 1960 sancì (art. 1, co. 1) il divieto per l’imprenditore di affidare in appalto, in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o intermediario, qualunque fosse la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferivano. In base a questa disciplina, il lavoratore doveva essere considerato come dipendente dell’effettivo utilizzatore ogni volta che il datore di lavoro ‘formale’ si fosse limitato a fornire mere prestazioni di lavoro. In particolare, il divieto valeva per «ogni forma di appalto o subappalto, anche per l’esecuzione di opere e servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso» (art. 1, co. 3). Tale norma è stata abrogata dal d. lgs. n. 276/10 settembre 2003 che ha contestualmente ridefinito i criteri per distinguere un appalto genuino (ex art. 1655 c.c.) da un nudo appalto di manodopera. Il nuovo sistema normativo ruota attorno al principio secondo cui la fornitura di manodopera è riservata ai soggetti esplicitamente autorizzati dall’ente pubblico (Agenzie per l’impiego). Per i casi di somministrazione, appalto e distacco illecito gli art. 27 e 18 del d. lgs. n. 276/2003 stabiliscono un sistema graduale di sanzioni, che parte dalla somministrazione irregolare (art. 27, co. 1), e passando per la somministrazione abusiva (art. 18, co. 1) arriva fino alla somministrazione fraudolenta (art. 28).

Voci correlate

Agenzie per l’impiego

Somministrazione di manodopera

Vedi anche
appalto Contratto con il quale una parte (committente) affida a un’altra parte (appaltatore), verso un corrispettivo in denaro, il compimento di un’opera o di un servizio, assieme all’organizzazione dei mezzi necessari e alla gestione. 1. Diritto civile Secondo gli art. 1655-1677 c.c., l’appaltatore è tenuto ... Il lavoro subordinato L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». L’art. 2104, co. 2, c.c. conferma, con ulteriore forza, che il ... Società cooperative Società cooperative Sono società a capitale variabile. Si distinguono in società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative, a seconda che esistano o meno nello statuto della società clausole limitative della distribuzione di utili o riserve ai soci, e l’attività sia svolta prevalentemente ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • SOCIETÀ COOPERATIVE
  • ENTE PUBBLICO
  • SANCÌ
Vocabolario
mega-appalto
mega-appalto (mega appalto), s. m. Appalto di notevoli proporzioni. ◆ Un mega appalto che coinvolge tutti i siti della società [la Sofer di Pozzuoli]: Palermo, Matera e Pistoia. (Mattino, 5 ottobre 2001, p. 17, Economia) • La vittoria di...
appalto
appalto s. m. [lat. mediev. appaltum, forse dal lat. ad pactum «a contratto»]. – 1. Contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessarî e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o...
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