BRUNETTI, Antonio
Nacque a Venezia l'8 sett. 1877 da Marino e da Maria Bardella; fu avvocato ed ordinario di diritto commerciale nell'università di Trieste. Tra i suoi scritti giuridici meritano menzione: Diritto marittimo privato italiano (Torino 1929); Le polizze di carico nette e le lettere di garanzia (Roma 1931); Diritto fallimentare (ibid. 1932); Manuale del diritto della navigazione marittima ed interna (Padova 1947); Trattato del diritto nelle società (Città di Castello 1948). I migliori contributi alla scienza giuridica si rilevano nell'ambito del diritto marittimo, che gli è in gran parte debitore del suo moderno perfezionamento.
Nominato nel 1930 membro della sottocommissione per la riforma del Codice marittimo, il B. presentava in sede di stesura del progetto di codice (1931), tra le altre, alcune sue proposte e osservazioni in materia di assicurazioni marittime: in esse suggeriva modifiche al progetto del codice, nella parte relativa alle assicurazioni del corpo della nave e delle merci e segnalava numerose lacune da colmare per porre la legislazione al corrente con quella straniera e per renderla più rispondente ai nuovi bisogni della navigazione (Commissione reale per la riforma dei codici,Sottocommissione per il codice della marina mercantile. Progetto, Roma 1931, ad Indicem).
Negli anni seguenti le teorie del B., che propendeva per l'unità legislativa in materia di diritto della navigazione a causa del carattere di universalità individuabile nei principi di questa disciplina, si scontrarono con quelle della scuola napoletana, in cui A. Scialoja, anche in ossequio all'allora imperante nazionalismo, condannava l'universalità come utopistica e illusoria, oltre che dannosa. L'uniformità del diritto della navigazione, rilevava lo Scialoja, rischiava di sacrificare le tradizioni giuridiche italiane, soprattutto a vantaggio di quelle anglosassoni, come pure gli interessi privati e politici connessi ai traffici marittimi. Questo principio fu accolto dal Codice della navigazione promulgato nel 1942, i cui redattori però si servirono abbondantemente anche dei concetti espressi dal B. nei suoi volumi di diritto marittimo.
Al Codice il B. rivolse svariate critiche, soprattutto relativamente all'impronta "totalitaria" che gli si era voluta dare e che traspariva nell'ostracismo al regime delle convenzioni internazionali: anche se poi, benché compendiate e purgate, quasi tutte le convenzioni avevano trovato posto nella raccolta. Inoltre, contro la relazione del guardasigilli al nuovo Codice, dalla quale poteva ricavarsi l'impressione che il diritto della navigazione, inteso come disciplina unitaria, fosse una scoperta della scuola napoletana dello Scialoja, quasi questa ne avesse posto le basi come sistema autonomo, il B. opponeva l'osservazione che, al contrario, la rigogliosa letteratura italiana e straniera degli ultimi cinquanta anni era lo specchio fedele dell'assidua opera di elaborazione che aveva condotto il diritto della navigazione a configurarsi come sistema giuridico unitario, anche in campo dottrinale. Una caratteristica questa che si ricollegava alla natura stessa del diritto della navigazione, dove il rischio che accomuna in una ferrea solidarietà di interessi le persone alla nave e l'affidamento della spedizione all'autorità e alla perizia di uno solo, danno alle norme legislative una precisa ed inconfondibile strutturazione. Del resto, anche precedentemente alla promulgazione del nuovo Codice, quando il diritto marittimo era parte integrante del Codice di commercio, la sua autonomia nell'ambito del diritto commerciale era generalmente riconosciuta. Anche dal punto di vista della fusione tra diritto pubblico e diritto privato la riforma operata dal nuovo Codice non appariva al B. così originale, perché già accolto nel progetto di codice marittimo dalla commissione del 1931. Caratteristica del nuovo Codice era poi quella di aver riunito le norme sulla navigazione marittima a quelle sulla navigazione aerea, ma più che una fusione organica il B. vi notava una semplice sovrapposizione di due distinti codici incollati insieme sotto la medesima etichetta: due sistemi posti l'uno accanto all'altro, in cui gli istituti dell'uno sono modellati su quelli millenari dell'altro a dimostrare che il diritto marittimo, che ne è la matrice, mantiene inalterata la sua indipendenza.
Il B. morì a Venezia il 12 dic. 1950.
Bibl.: Notizie biografiche sul B. si possono attingere dalla prefazione al suo Manuale del diritto della navigazione marittima ed interna, Padova 1947, pp. I ss.; Chi è?, Roma 1948, ad vocem; Nuovo Digesto Italiano, II, ad vocem.