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Amnistia e indulto. Diritto costituzionale

Enciclopedia on line
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L’amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l’indulto è una causa di estinzione della pena: pertanto, con l’amnistia lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato. Amnistia e indulto sono provvedimenti generali ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia (Potere di grazia. Diritto costituzionale), che, invece, è un provvedimento individuale.

Amnistia e indulto vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale (art. 79, co. 1, Cost.); mentre, prima dell’entrata in vigore della l. cost. n. 1/1992 (che ha modificato il testo dell’art. 79 Cost.), erano concessi dal Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere. Il fortissimo innalzamento del quorum di votazione (dalla maggioranza semplice a quella dei due terzi, superiore a quanto richiesto nel procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.) ha reso molto più difficile il ricorso a questi istituti e, dal 1992 sino ad oggi, vi è stato un solo caso di applicazione dell’art. 79 Cost. (l. n. 241/2006), mentre dal 1948 al 1992 vi erano stati oltre quaranta provvedimenti legislativi di clemenza. Amnistia e indulto non si applicano ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge (art. 79, co. 3, Cost.). Sulle leggi di amnistia e indulto, infine, non può essere proposto un referendum abrogativo (art. 75, co. 2, Cost.).

Voci correlate

Potere di grazia. Diritto costituzionale

Vedi anche
Indulto Causa generale di estinzione della pena, che condona in tutto o in parte la sanzione inflitta con la sentenza di condanna, ovvero la commuta in pena di specie diversa. A norma dell’art. 174 c.p., l’indulto limita i suoi effetti alla pena principale, non estinguendo le pene accessorie, né gli altri ... Amnistia. Diritto penale Provvedimento generale di clemenza con cui lo Stato, in presenza di situazioni oggettivamente eccezionali, rinuncia alla punizione di un determinato numero di reati commessi nel periodo precedente la concessione del beneficio. Le sue radici risalgono alla clemenza sovrana (indulgentia principis) che ... pena Sanzione afflittiva comminata dall’autorità giudiziaria a chi abbia commesso un reato. 1. Profili generali La pena criminale, o pena in senso stretto, appartiene al genere delle sanzioni punitive, rivolte cioè a garantire l’osservanza della norma prima che se ne verifichi la violazione e ad asseverare ... Costituzione italiana Il testo della Costituzione della Repubblica italiana è stato approvato dall’Assemblea costituente alla fine del 1947, promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, ed è entrato in vigore nel 1948. Esso si componeva originariamente di centotrentanove articoli e di XVIII disposizioni transitorie ...
Categorie
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
Tag
  • REFERENDUM
Vocabolario
amnistìa
amnistia amnistìa s. f. [dal gr. ἀμνηστία propr. «dimenticanza», comp. di ἀ- priv. e tema di μιμνήσκω «ricordare»]. – Provvedimento di clemenza, concesso di solito per celebrare determinate ricorrenze, con legge deliberata a maggioranza...
indulto²
indulto2 indulto2 s. m. [dal lat. tardo indultum, der. di indulgēre «indulgere»]. – In senso generico, atto d’indulgenza, di benigna concessione, consistente in una remissione totale o parziale della pena, nell’esenzione da un obbligo,...
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