• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

AMMUTINAMENTO

di Guglielmo Galasso Rubbiani - Enciclopedia Italiana (1929)
  • Condividi

AMMUTINAMENTO (dal fr. mutin, che risale a un derivato del lat. moveo; fr. révolte; sp. sedición; ted. Meuterei; ingl. mutiny)

Guglielmo Galasso Rubbiani

Questo vocabolo indica, in via generica, una riunione sediziosa o la rivolta aperta, sia del popolo contro l'autorità, sia delle milizie contro i loro capi. Nella terminologia giuridica l'ammutinamento costituisce una figura di reato contro la disciplina militare e precisamente, secondo i codici militari vigenti (cod. pen. mil. per l'esercito, art. 116; cod. pen. mil. per la marina, art. 136), indica il fatto di militari o individui di marina i quali, insieme riuniti, anche senza complotto o senza previo concerto, in numero di quattro o più, per causa di servizio o per qualsiasi altro motivo, lecito o illecito, simultaneamente e senza trascendere ad atti specifici di rivolta: a) si rifiutino di eseguire un qualsiasi ordine di servizio o di disciplina proveniente da un superiore militare; b) si ostinino nel fare una domanda o insistano in una lagnanza tanto a voce quanto per iscritto.

L'ammutinamento è anche un reato contro la disciplina degli equipaggi mercantili, e, come tale, è preveduto nel codice della marina mercantile (art. 294) la riunione di più persone dello stesso equipaggio, in numero che ne ecceda la terza parte, le quali si ostinino nel rifiuto di eseguire un ordine ad esse dato dal capitano o padrone, o nel chiedere alcuna cosa o portare lagnanze tumultuosamente e con minacce.

Nei fatti di ammutinamento come sopra indicati, la sanzione penale tutela l'interesse relativo all'obbedienza e alla disciplina, eontro la violenza morale inerente ad atteggiamenti collettivi riottosi o petulanti verso ordini dei superiori. Caratteristica quindi di questo reato, che può dirsi una disobbedienza qualificata per il numero dei colpevoli, è di essere un reato collettivo.

Nella storia della legislazione penale, l'ammutinamento appare sempre come uno tra i più gravi reati del soldato: onde non solo sono comminate pene gravi ed è disposta una sollecita ed esemplare procedura, ma non è ammessa, in genere, né la scusa della ubbriachezza (cod. pen. mil. es., art. 135; cod. pen. mil. mar., art. 158), né della provocazione da parte del superiore (cod. pen. mil. es., art. 136; cod. pen. mil. mar., art. 159; cod. mar. merc., art. 301); sono esenti da pena coloro che cedano alla prima intimazione (cod. pen. mil. es., art. 116; cod. pen. mil. mar., art. 136), ma è prevista una forma speciale di responsabilità penale a carico del militare che, presente al fatto, non abbia, per qualsiasi motivo, adoperato tutti i mezzi di cui poteva disporre, comprese le armi, per impedire o far cessare l'ammutinamento, e che, comunque, anche non presente al fatto, appena venutone a notizia, non ne abbia informato i superiori (cod. pen. mil. es., art. 117; cod. pen. mil. mar., art. 138; cod. mar. merc., art. 292, 302).

Anche la partecipazione di estranei al reato di ammutinamento, che è reato squisitamente personale dei militari o dei componenti l'equipaggio mercantile, trova, nelle leggi, norme speciali che necessariamente deviano dalle regole generali del concorso nei reati.

I reati di ammutinamento infine ammettono il tentativo, essendo possibile che, cominciatasene l'esecuzione con mezzi idonei, questa non sia portata a compimento per una qualsiasi ragione, dipendente o meno dalla volontà degli agenti.

Bibl.: A. Granito, Rivolta militare, in Enciclopedia giuridica italiana, Milano 1906; G. G. Rubbiani, Rivolta ed ammutinamento (codici penali militari e codice della marina mercantile), in Digesto italiano, Torino 1917; U. Fiore, Rivolta e ammutinamento, in Riv. pen., I Suppl., XXVIII (1919), p. 131; F. Schiaffino, Diritto penale marittimo, in Enciclopedia del diritto penale italiano del Pessina, Torino 1908, p. 468.

Vedi anche
Henri-Philippe-Omer Pétain Maresciallo di Francia e uomo politico (Cauchy-à-la-Tour, Pas-de-Calais, 1856 - Port-Joinville, isola di Yeu, 1951). Già comandante in capo dell'esercito nella Prima guerra mondiale, nel giugno 1940, come presidente del Consiglio, firmò l'armistizio con la Germania. Fissò la sede del governo a Vichy, ... pirata Chi percorre il mare per assalire e depredare a proprio esclusivo beneficio navi di qualunque nazionalità, il loro carico e le persone imbarcate, contro ogni norma di diritto nazionale e internazionale (diverso perciò, sotto l'aspetto giuridico, dal corsaro, operante su autorizzazione e a beneficio di ... navigazione Arte e attività del navigare sull’acqua con imbarcazioni, in superficie (n. sopracquea) o sottomarina (n. subacquea); si pratica in mare (n. marittima: a seconda delle zone percorse, costiera o alturiera; mediterranea, oceanica ecc.) o nelle acque interne (n. lacustre, fluviale ecc.). Per estensione, ... esercito Il complesso delle forze armate di uno Stato. In senso più ristretto, le forze militari terrestri, distinte da quelle che operano sul mare (Marina) e nell’aria (Aeronautica). Scienze militari Antico Oriente Gli e. dell’antico Oriente, dopo aver superato il primitivo aspetto di popolo in armi per predare ...
Tag
  • DIGESTO
  • TORINO
Vocabolario
ammutinaménto
ammutinamento ammutinaménto s. m. [der. di ammutinarsi]. – In senso generico, rifiuto di obbedire agli ordini superiori, opposto da militari, membri di un equipaggio, prigionieri, detenuti, con o senza previo accordo ma sempre in forma...
ammutinarsi
ammutinarsi v. intr. pron. [dal fr. ant. mutiner «eccitare alla ribellione», se mutiner «rivoltarsi» (der. di mutin «ribelle», che è der. di muete, meute «sommossa, muta»), attrav. lo spagn. amotinar(se), anch’esso der. dal francese] (io...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali