AMMONIZIONE (III, p. 26)
All'istituto dell'ammonizione, quale era regolato dal t. u. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r. d. 6 novembre 1926, n. 1848, notevoli modificazioni erano state apportate dal nuovo t. u. di dette leggi approvato con r. d. 18 giugno 1931, n. 773. L'istituto così modificato, che attuava i più rigorosi postulati della dottrina fascista in materia di prevenzione e di repressione e si era venuto perciò a trovare in contrasto con i principî del nuovo stato democratico, è stato radicalmente innovato dalla l. 27 dicembre 1956, n. 1423, relativa alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità (v. prevenzione, misure di).
All'istituto dell'ammonizione, dalla nuova legge denominato "sorveglianza speciale della pubblica sicurezza"; è stato restituito il carattere giudiziario, trattandosi di una misura che, pur avendo finalità preventive, limita gravemente la libertà dell'individuo e non può essere perciò applicata senza il rispetto delle più assolute garanzie per il cittadino. E poiché il procedimento per l'applicazione della sorveglianza speciale è comune alle altre misure di prevenzione, si fa rinvio alla voce relativa.