AMMONIZIONE
. Nel suo più recente significato tecnico l'ammonizione è istituto che rientra nell'attività dello stato ai fini della difesa sociale contro persone pericolose per la sicurezza pubblica. Ha carattere di provvedimento amministrativo di polizia che colpisce il singolo e gli crea uno stato di fatto e giuridico, per il quale egli si trova limitato nella sua libertà e soggetto ad obblighi particolari impostigli dall'autorità.
La legge 20 marzo 1865, allegato B, stabiliva l'ammonizione per gli incolpati di oziosità e vagabondaggio, affidandone la pronuncia al giudice del mandamento, su denunzia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali o in seguito alla pubblica voce o notorietà (art. 70). Il testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con r. decr. 30 giugno 1889, n. 6144, serie III, estese l'ammonizione ai diffamati per i delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità, e mantenne la competenza dell'autorità giudiziaria, devolvendo però la decisione al presidente del tribunale o ad uno o più giudici da lui delegati. Il testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, con radicali innovazioni, ha resa più ampia la portata dell'istituto, disciplinandolo in rapporto alle nuove condizioni sociali e politiche.
All'ammonizione sono sottoposti, oltre gli oziosi e i vagabondi abituali validi al lavoro, non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose, gli sfruttatori abituali di donne, gli spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti e le persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l'abuso di tali sostanze, come pure quelle designate dalla pubblica voce come pericolose per l'ordine dello stato e i diffamati per i delitti indicati nel testo unico 1889, per quelli di incendio, furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, falsità in monete e in carte di pubblico credito, appropriazione indebita e ricettazione o di favoreggiamento di tali delitti, e per quelli contro la personalità dello stato e l'ordine pubblico, o commessi con materie esplodenti (artt. 166-167).
La competenza a pronunciare sull'ammonizione spetta, ora, a un collegio amministrativo o commissione provinciale, composta dal prefetto, che la presiede, dal procuratore del re, dal questore, dal comandante l'arma dei reali carabinieri nella provincia e da un ufficiale superiore della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal comando di zona competente. Le decisioni della commissione sono definitive e possono soltanto essere revocate su istanza dell'interessato o d'ufficio, per errore di fatto.
L'ammonito deve darsi, in un conveniente termine, al lavoro, fissare stabilmente la propria dimora, farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e non allontanarsi senza preventivo avviso all'autorità medesima, non associarsi a persone pregiudicate o sospette, non ritirarsi più tardi né uscire più presto di una data ora, non portare armi, non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione, e non partecipare a pubbliche riunioni.
L'ammonizione ha la durata di due anni dall'ordinanza, e può essere revocata o sospesa.