• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

di Pio FEDELE - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
  • Condividi

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Pio FEDELE

. È un mezzo di tutela dei creditori introdotto dal codice di procedura civile del 1942, per impedire che eccezionali condizioni del mercato possano provocare vendite troppo svantaggiose; è una fase incidentale del procedimento esecutivo e rappresenta uno stato di quiescenza della procedura di espropriazione. Ha per oggetto non il bene del debitore, ma i frutti di esso o, più genericamente, l'utilizzazione del suo valore; è disposta per un periodo non superiore a tre anni e viene affidata ad uno o più creditori o ad un istituto all'uopo autorizzato oppure allo stesso debitore, se tutti i creditori vi consentono (art. 592). I diritti e gli obblighi dell'amministratore giudiziario sono regolati dalle stesse norme dettate per il custode (art. 65 segg.).

L'amministrazione giudiziaria si svolge sotto il controllo del giudice dell'esecuzione. L'amministratore, nel termine fissato dal giudice ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili, detratte le spese, nei modi stabiliti dal giudice; al termine della gestione deve presentare il rendiconto finale. Tanto i conti parziali quanto il rendiconto finale debbono essere, previa audizione personale delle parti, approvati dal giudice: il quale, con ordinanza non impugnabile, risolve, applicando le norme relative al giudizio di rendiconto (art. 263 segg.), le contestazioni che sorgono in merito ad essi (art. 593). Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre, con ordinanza non impugnabile, che le rendite riscosse siano, secondo le norme relative alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita immobiliare (art. 596 segg.), assegnate ai creditori (art. 594), i quali non sono tenuti ad attendere la cessazione dell'amministrazione giudiziaria.

Il creditore pignorante, o uno dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, può chiedere in ogni momento che il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, proceda a nuovo incanto e all'assegnazione dell'immobile; d'altro lato, ognuno può fare offerta di vendita senza incanto (articolo 595) L'amministrazione giudiziaria, se non sia venuta meno in tronco per una di queste due cause, cessa automaticamente allo scadere di tre anni, se non sia stato fissato alcun termine inferiore nell'ordinanza in cui il giudice dell'esecuzione l'ha disposta. Se questo termine sia stato fissato, il giudice, su richiesta di tutte le parti intervenute, può concedere una o più proroghe, che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni. Se il termine è scaduto o se il termine inferiore a tre anni fissato nell'ordinanza non è stato prorogato, deve essere ordinato un nuovo incanto sul prezzo base iniziale dell'immobile.

Vedi anche
Segreto bancario È un dovere di riserbo cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da essi erogati, che assume rilevanza come eventuale fonte di responsabilità contrattuale della banca. A tale dovere non corrisponde, ... Melchiorre Dèlfico Filosofo e uomo politico (Leognano, Teramo, 1744 - Teramo 1835). Scolaro del Genovesi a Napoli, seguace di Locke e Condillac, acquistò fama con le sue opere giuridiche ed economiche (Riflessioni sulla vendita dei feudi, 1790; Ricerche sul vero carattere della giurisprudenza romana e de' suoi cultori, ... Camera dei Lord (ingl. House of Lords) Camera alta del Parlamento britannico. Nata come Camera dei Pari, dove la parola pari («uguale») aveva il significato derivatogli dalla Magna Charta (1215), che riconosceva ai baroni inglesi il diritto a essere giudicati dai propri uguali, fu denominata House of Lords a partire ... console Diritto I c. sono organi tramite i quali lo Stato compie attività di carattere interno (soprattutto amministrativo) in territorio estero. Le relazioni consolari sono disciplinate da norme pattizie, contenute nei trattati consolari, e da norme consuetudinarie codificate nella Convenzione di Vienna del ...
Tag
  • TITOLO ESECUTIVO
Vocabolario
amministrazióne
amministrazione amministrazióne s. f. [dal lat. administratio -onis, der. di administrare «amministrare»]. – 1. a. Atto e ufficio di chi amministra; in senso generico: l’a. dello stato, di un comune; a. di un collegio; a. della giustizia;...
mediatico-giudiziario
mediatico-giudiziario (mediatico giudiziario), agg. Dei procedimenti giudiziari pubblicizzati e amplificati dai mezzi d’informazione. ◆ La Dc e il Psi passati al tritacarne mediatico giudiziario hanno subito la stessa trasformazione di...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali