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AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

di Pio FEDELE - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

Pio FEDELE

- Istituto introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano dal r. decr. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Ha precedenti notevoli in legislazioni straniere e soddisfa una esigenza vivamente sentita soprattutto in periodi di improvvise e vaste fluttuazioni economico-finanziarie. Nei casi in cui nella vita dell'impresa, a causa di eventi di carattere generale, si determina uno stato di crisi temporanea che non consente l'immediato soddisfacimento delle obbligazioni - senza che tuttavia si verifichi una situazione di vera e propria insolvenza o l'impresa sia incapace di riacquistare il suo normale equilibrio - il concordato preventivo rappresenta un rimedio inadeguato, sia perché esso, agendo dall'esterno, non vale a stimolare le intrinseche energie dell'impresa, sia perché i creditori di questa possono non vedere favorevolmente una falcidia dei loro crediti. Un efficace rimedio è offerto, in questi casi, dall'amministrazione controllata.

L'imprenditore che versi in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e si trovi nelle condizioni personali richieste per l'ammissione al concordato preventivo (art. 160, comma 1, nn. 1-3 legge fall.) può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori (art. 187 legge cit.). La procedura di amministrazione controllata si apre con decreto, non soggetto a reclamo, del tribunale (art. 188). La proposta del debitore è approvata, con le forme stabilite per il concordato, quando ha il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritto di prelazione (art. 189). La titolarità dell'amministrazione dell'impresa rimane al debitore, il quale viene controllato da un commissario giudiziale, nominato dal tribunale, che ne determina i poteri, ed assistito da un comitato di creditori, nominato dal giudice delegato dal tribunale alla procedura (art. 189 e 190). La legge non stabilisce i criterî di amministrazione, limitandosi a fissare la sua durata nel limite massimo di un anno (art. 187) e a disporre che il commissario giudiziale riferisca ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa e che l'amministrazione possa essere in qualunque momento revocata ove risulti che essa non può essere utilmente continuata; nel qual caso - come pure nel caso in cui al termine dell'amministrazione risulti che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni - il giudice delegato promuove la dichiarazione di fallimento; ma è fatta salva al debitore la facoltà di proporre ai creditori il concordato preventivo alle condizioni stabilite dalla legge (art. 192, 193). D'altra parte, il debitore, dimostrando di essere in grado di soddisfare le proprie obbligazioni, può chiedere al tribunale, anche prima del termine stabilito, la cessazione dell'amministrazione controllata (art. 193).

Vedi anche
fallimento In diritto, strumento di regolazione della crisi dell’impresa attraverso la liquidazione del patrimonio attivo del debitore e la ripartizione del ricavato tra i suoi creditori. Ordinamento italiano Il f. è la principale procedura concorsuale prevista dall’ordinamento italiano; alla sua disciplina rinviano ... azienda Economia L’a. può essere definita come un’organizzazione di persone e beni economici ovvero, con accento dinamico, come un sistema di forze economiche, che sviluppa nell’ambiente con cui interagisce processi di produzione e/o di consumo, a favore dei soggetti economici che vi cooperano. Il concetto di ... liquidazione Nel linguaggio economico e giuridico, l’insieme delle operazioni che porta alla sistemazione o risoluzione dei rapporti patrimoniali, o alla realizzazione di singoli beni o di complessi patrimoniali. Il termine comunemente indica anche il trattamento di fine rapporto, cioè il compenso versato dal datore ... Fallimento Il fallimento è la principale procedura concorsuale prevista dall’ordinamento italiano; alla sua disciplina rinviano spesso le altre procedure concorsuali, quali la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Al pari delle altre procedure ...
Tag
  • LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
  • ORDINAMENTO GIURIDICO
  • CONCORDATO PREVENTIVO
  • GIUDICE DELEGATO
  • OBBLIGAZIONI
Altri risultati per AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
  • Amministrazione controllata
    Enciclopedia on line
    Procedura concorsuale abrogata per mezzo dell’art. 147 del d.lgs. n. 5/2006. Consisteva nella possibilità concessa a un imprenditore in temporanea difficoltà, in presenza di comprovate probabilità di risanamento (quindi, non, o non ancora, in stato di insolvenza), di ottenere una sospensione per al ...
Vocabolario
amministrazióne
amministrazione amministrazióne s. f. [dal lat. administratio -onis, der. di administrare «amministrare»]. – 1. a. Atto e ufficio di chi amministra; in senso generico: l’a. dello stato, di un comune; a. di un collegio; a. della giustizia;...
controllata
controllata s. f. [part. pass. femm. di controllare]. – Nel linguaggio fam., verifica di qualcosa, controllo per lo più rapido di una situazione o di un oggetto: mi do una c. al vestito; il medico mi ha dato una c. al fegato. ◆ Dim. controllatina,...
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