APOSTOLICO, AMMINISTRATORE
. Si chiama così la persona ecclesiastica nominata dal sommo pontefice a governare, per gravi e speciali motivi, una diocesi canonicamente eretta. Non è un semplice delegato, ma un vero Ordinario diocesano (Codex iuris canonici, can. 198), quantunque la sua autorita sia vicaria. Non è necessario che sia insignito del carattere episcopale. Viene costituito in due modi: in perpetuo e ad tempus. Se è costituito in perpetuo, ha gli stessi diritti e doveri del vescovo residenziale. Se è designato ad tempus, ha i diritti e i doveri del vicario capitolare. Tuttavia, a differenza di questo, può visitare la diocesi e non è obbligato ad applicare la messa pro populo, se la sede vescovile non sia vacante, poiché in tal caso l'obbligo dell'applicazione incombe al vescovo. I poteri, maggiori o minori a seconda delle particolari circostanze, sono determinati nelle lettere di nomina. Gode dei privilegi e delle insegne onorifiche dei vescovi titolari, se è insignito del carattere episcopale; altrimenti gode degli onori e dei privilegi concessi ai protonotarî apostolici partecipanti. La giurisdizione dell'amministratore non cessa per la morte del papa o del vescovo, ma solo quando è trascorso il termine prefisso, se fu nominato ad tempus, oppure quando il vescovo ha ripreso il libero governo della diocesi, ovvero quando sia stato nominato un nuovo vescovo il quale abbia preso possesso canonico della diocesi (Codex cit., canoni 312-318).