AMMASSO
. Istituto per il quale dalla legge è costituito un limite o un vincolo del diritto di proprietà sui prodotti agricoli o industriali, con l'obbligo per il produttore di conferire allo stato mediante deposito in magazzini di determinati enti ammassatori, i proprî prodotti, salvo una certa quota per i suoi bisogni personali, familiari e aziendali, ad un prezzo d'imperio fissato dal ministero competente (prezzo d'ammasso).
È recente l'introduzione dell'istituto dell'ammasso nella legislazione italiana. Disciplinato per la prima volta, solo per il grano, sotto forma di ammassi volontarî, dal r. decr. legge 24 giugno 1935, n. 1049, nell'interesse dei produttori contro le speculazioni dei commercianti, assunse carattere obbligatorio col r. decr. legge 16 marzo 1936, n. 392, e successivamente fu organicamente disciplinato col r. decr. legge 15 giugno 1936, n. 1273. Fondamentali sono le disposizioni contenute nelle precitate leggi poiché ad esse fanno riferimento le altre leggi speciali sugli ammassi. Sulla base di tali precedenti legislativi, l'art. 28 del libro del cod. civ. "Della proprietà", riprodotto dall'art. 837 cod. civ. vigente, enunciava, in materia di ammassi, il seguente principio generale: "Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi. Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali". E, sotto la spinta delle particolari esigenze determinate dalla seconda Guerra mondiale, le leggi speciali per la disciplina degli ammassi fecero larga applicazione di quel principio particolarmente in ordine ai prodotti agricoli, quali la canapa, la lana, l'olio, i legumi, i cereali, ecc. Degni di particolare menzione sono i cosiddetti "granai del popolo" ed "olearî del popolo".
Gravi sanzioni di carattere penale, oltre quelle civili ed amministrative, sono comminate per i trasgressori alle norme sul conferimento dei prodotti all'ammasso. È prevista, in proposito, una specifica figura di reato: "omesso conferimento agli ammassi".
Con la cessazione dello stato di guerra, la disciplina degli ammassi si va sempre più restringendo finché, con l'incremento della produzione nazionale e con la ripresa degli scambî internazionali, saranno restituiti al libero commercio tutti i prodotti agricoli e industriali.
Bibl.: F. Ferrara, Gli ammassi obbligatori di prodotti agricoli, in Riv. di dir. comm., 1940, I, p. 33; G. Velotti, In tema di omesso conferimento dei cereali agli ammassi, in Archivio pen., 1946, II, p. 513; M. D'Amelio, Commentario al codice civile - Libro della proprietà, Firenze 1942, p. 149 e la bibliografia ivi citata; G. Velotti, In tema di omesso conferimento dei cereali agli ammassi, in Archivio pen., 1946, II, p. 513; M. D'Amelio, Commentario al codice civile - Libro della proprietà, Firenze 1942, p. 149 e la bibliografia ivi citata; G. Velotti, La legislazione vigente nella disciplina dei consumi, Roma 1947.