AME
Sigla con la quale è noto l'Accordo Monetario Europeo, firmato a Parigi il 5 agosto 1955 e entrato in vigore il 28 dicembre 1958, dopo la dichiarazione di convertibilità da parte della Gran Bretagna, dei sei paesi della Comunità Europea, dei paesi scandinavi, dell'Austria e del Portogallo e cioè di tutti i paesi membri dell'OECE, eccetto Grecia e Turchia. Il preambolo dell'accordo istitutivo lo definisce un quadro istituzionale che consente la prosecuzione della cooperazione monetaria in Europa. L'AME deve considerarsi, come l'UEP (v. in questa App.), un organo specializzato dell'OECE.
Dal punto di vista istituzionale l'AME riproduce gli organi della disciolta Unione Europea dei Pagamenti: il Consiglio dell'OECE è il supremo organo di decisione; un Comitato di direzione composto di 7 membri, nominati con. procedura identica a quella prevista per il Comitato di direzione dell'UEP, è l'organo che sovrintende all'esecuzione dell'accordo ed esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio, al quale periodicamente deve riferire sull'esecuzione del mandato ricevuto; il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza come il corrispondente Comitato dell'UEP. L'Agente incaricato di dare esecuzione alle operazioni finanziarie derivanti dall'accordo, in conformità alle decisioni del Consiglio e del Comitato di direzione, e di amministrare il Fondo europeo, è la Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, in collegamento con le banche centrali dei paesi membri.
Dal punto di vista funzionale l'Accordo si basa su un meccanismo per il regolamento multilaterale dei pagamenti e su un "Fondo europeo". Il Fondo, istituito per agevolare la regolamentazione, con la concessione di crediti a breve termine, senza contrarre il livello quantitativo degli scambî, è stato dotato di un capitale iniziale di 600 milioni di dollari, composto in parte del capitale residuo dell'UEP e in parte da un contributo dei paesi membri. La concessione del credito, per la durata massima di due anni, non avviene automaticamente, ma sulla base di decisioni adottate caso per caso sull'esame della situazione della bilancia dei pagamenti del paese richiedente e dell'orientamento della politica economica, anche con riferimento agli impegni assunti attraverso l'OECE.
Il sistema posto in atto dall'AME è in sostanza un clearing multilaterale, che garantisce la regolamentazione mensile dei saldi, positivi o negativi, a tassi di cambio noti e prevede la concessione di crediti non automatici, a breve termine; attraverso il Fondo europeo, ai paesi che vengano a trovarsi in particolari difficoltà di bilancia dei pagamenti. Rispetto al meccanismo dell'UEP, quello posto in atto dall'AME si differenzia in quanto la regolamentazione dei saldi del clearing multilaterale deve effettuarsi in oro o valuta e la concessione dei crediti non è automatica.
L'adesione all'AME ha comportato per gli stati membri l'assunzione di un impegno di carattere generale, e ciò allo scopo di evitare il ricorso a intese bilaterali, e di alcuni impegni specifici, fondamentali per il rispetto dell'impegno generale: a) dichiarazione dei margini di fluttuazione delle rispettive monete con riferimento al dollaro o ad altra moneta convertibile; b) concessione di crediti transitorî nelle monete nazionali agli altri paesi membri per i periodi intercorrenti tra le regolamentazioni mensili; c) regolamentazione mensile in oro o dollari dei saldi debitori netti.
Bibl.: L.C. Boechever Jr., The European payments Union, in Department of State Bulletin, 1952; E. Walter, L'Union européenne des payements, in OECE au service de l'Europe, Parigi 1954; G. Carli, Verso la multilateralizzazione degli scambi e la convertibilità delle monete, Roma 1955.