ALTO TRADIMENTO (II, p. 725)
TRADIMENTO Nei riguardi del nuovo codice penale del 1930 sotto la denominazione di "alto tradimento" (denominazione che, però, non è usata dal legislatore) devono comprendersi i delitti contro la personalità dello stato previsti nel libro secondo, titolo primo del codice stesso; il che dimostra la improprietà di una qualifica (alto tradimento) che esattamente non potrebbe riferirsi che a quei delitti che implicano la violazione di un dovere di fedeltà, mentre, come ha giustamente osservato V. Manzini (Trattato di diritto penale italiano, Torino 1934, IV, p. 13, nota 1) non sempre tale violazione di un dovere di fedeltà può ravvisarsi in molti delitti contro la personalità dello stato. La competenza per tali delitti (quantunque contemplati dal codice) è tuttora del Tribunale speciale per la difesa dello stato, a meno che questo giudice speciale non si valga della facoltà di rimessione al giudice ordinario (v. art. 5 r. decr. 13 marzo 1927, n. 313).