ALTEZZA (fr. altesse; sp. alteza; ted. Xoheit; ingl. Highness)
Come titolo, deriva dalla altitudo o celsitudo del basso impero romano, e fu per tutto il basso Medioevo (sec. XII, XIII, XIV e XV) prerogativa dei re (di Francia, d'Inghilterra, di Castiglia, di Aragona, di Portogallo), sebbene non fosse il titolo esclusivo (così in Francia il sovrano era anche eccellenza fino a Luigi XI). Dopo la sua elevazione alla dignità imperiale (1519), Carlo V assunse il titolo di maestà mentre quello di altezza rimase ai figli di lui; in Francia Francesco I anche divenne "maestà"; in Inghilterra invece il periodo di transizione fu più lungo, coesistendo i tre appellativi di maestà, altezza e grazia fino al regno di Giacomo I, quando infine il primo divenne ufficiale. Altezza si chiamarono da allora, oltre ai figli di re, altri principi, fra cui quelli italiani; e in breve, per creare distinzioni, si ebbero le altezze reali, imperiali e le altezze serenissime. Per primo s'intitolò altezza reale l'infante di Spagna cardinale don Fernando, nel 1633; e così si fecero chiamare anche i duchi di Savoia, che non rinunziavano, teoricamente, alle loro pretese sul regno di Cipro. Altezza serenissima rimasero gli altri principi, alcuni dei quali, però, come i duchi di Orléans e di Borbone in Francia, e in Germania i granduchi e il principe di Assia, divennero altezza reale al principio del sec. XIX. Il titolo venne così fissato e, si potrebbe dire, gerarchizzato assieme col progressivo costituirsi dello stato moderno, unitario, centralizzato e burocratico: e nella sua semplice storia sono i riflessi della più complessa storia politica e sociale a cui esso è legato.
In araldica è un titolo onorifico, che il cerimoniale riserba a talune persone rivestite di una posizione eminente per ragioni di nascita o di famiglia. Oggi spetta ai capi di stato che portano il titolo di principi, duchi o granduchi; e costituisce una delle prerogative dei membri della famiglia reale.
Nel nostro diritto, secondo quanto risulta dal r. decr. 1° gennaio 1890, è riservato il titolo e trattamento di altezza reale al figlio primogenito del re, alla principessa che sia moglie del principe reale ereditario, agli altri figli del re e ai figli del principe reale ereditario di ambo i sessi (articoli 2, 3, 4, 5). Uguale titolo e trattamento identico compete alle consorti dei principi della famiglia reale (art. 8), e per di più il trattamento a vita di altezza reale è dovuto al principe della casa reale che sia reggente del regno (art. 9). Spetta poi il trattamento di altezze serenissime ai nipoti del re, figli di principe fratello, e ai figli e discendenti dai nipoti del re e del principe reale ereditario, di ambo i sessi (art. 7).