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ALLEANZA

di Arrigo Cavaglieri - Enciclopedia Italiana (1929)
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ALLEANZA (già anticamente entrato in italiano dal francese alliance, allier da aligare; fr. alliance; sp. alianza; ted. Bund, Bündnis; ingl. alliance)

Arrigo Cavaglieri

Intesa genericamente, è l'unione, l'associazione di più persone o di più enti di qualsiasi natura per un determinato scopo comune. In senso più rigoroso e giuridico, è una società tra due o più stati, i quali, o indefinitamente (alleanza permanente) o per un periodo di tempo predeterminato (alleanza temporanea), si obbligano reciprocamente a prestarsi aiuto, o con tutte le loro forze o in dati modi, per il raggiungimento di scopi politici. Caratteristica dell'alleanza è appunto quella di avere un contenuto politico, sia che l'alleanza sia diretta a effettuare tra stati associati una politica generale comune (alleanze generali), sia che si proponga soltanto il raggiungimento di risultati politici determinati (alleanze particolari o speciali). Per questo suo carattere politico l'alleanza si distingue dagli altri tipi di associazione e collaborazione tra stati; mentre la promessa di reciproco aiuto e la determinazione della misura e forma di esso differenziano l'alleanza dai semplici patti di amicizia e di mutuo rispetto.

La natura e l'entità del reciproco aiuto, promesso nel patto di alleanza, sono altrettanto disparate, quanto lo sono gl'interessi politici degli stati. Talvolta il concorso, che sta a base dell'alleanza, impegna tutta l'attività di politica estera degli stati alleati e, in caso di bisogno, tutte le rispettive loro forze militari; altre volte, invece, l'aiuto promesso è circoscritto o dalla limitazione dello scopo da raggiungersi insieme, o dalla misura del contributo (che, per esempio, in caso di guerra, potrebbe limitarsi a tollerare il passaggio delle forze militari dell'alleato sul proprio territorio, o a fornirgli strumenti di guerra, o a dargli altra forma di aiuto indiretto). Perciò, a seconda della misura del contributo, parecchi scrittori distinguono tra alleanza comune e alleanza accessoria, tra parti principali e parti secondarie di un dato conflitto bellico.

Una classificazione delle alleanze, largamente seguita nella dottrina, è quella che tenendo conto del loro oggetto, le distingue in belliche e pacifiche, secondo che l'alleanza sia conclusa in vista della guerra, oppure invece gli alleati si propongano uno scopo politico (conservazione dello status quo, effettuazione di una data condizione di cose, comune difesa contro i nemici interni) da ottenersi senza ricorrere alla forza armata.

Ma la distinzione può accogliersi soltanto nel senso che le alleanze pacifiche, a differenza delle altre, non contemplano espressamente il caso di guerra. In realtà ogni alleanza racchiude implicitamente l'impegno di comune partecipazione ad un'eventuale guerra futura. La guerra, sia pure quale causa remota, quale procedimento estremo e possibilmente evitabile, presiede inderogabilmente alla conclusione dell'alleanza, la quale, per l'attuazione degl'interessi da tutelare, può, in caso di assoluta necessità, richiedere dagli alleati l'uso concorde della forza armata.

Le cosiddette alleanze belliche vengono, a loro volta, distinte in offensive e difensive, secondo che gli alleati si propongano una modificazione violenta della situazione politica attuale, o, viceversa, la conservazione di essa, la difesa comune contro la temuta aggressione di uno o di più stati. Tale distinzione (la cui applicazione pratica presenta sovente gravi difficoltà e incertezze, e, piuttosto che nelle espressioni del trattato raramente dichiaratrici di uno scopo aggressivo, va ricercata nel contenuto di esso, nell'effettiva natura degli obblighi degli alleati) ha assunto particolare rilievo dacché, dopo l'ultima guerra, si è costituita tra molti stati la Società delle nazioni. Nel patto di tale società sono implicitamente vietate le alleanze offensive, la guerra di aggressione (art. 10 e 20), mentre sono considerati come leciti gli accordi internazionali, e quindi anche le alleanze difensive, dirette al mantenimento della pace (art. 21).

L'alleanza si forma mercé concorrenti manifestazioni di volontà degli stati partecipanti, le quali trovano di regola il loro strumento giuridico in un trattato internazionale. Le clausole del trattato precisano lo scopo dell'alleanza, gli obblighi degli stati alleati. Se il trattato ha espressamente in vista la guerra, esso determinerà il casus foederis, cioè l'eventualità, al realizzarsi della quale l'alleato è vincolato ad abbandonare l'attitudine passiva per entrare in guerra, oppure prestare al socio belligerante la forma di aiuto prevista dal trattato. Col verificarsi del casus foederis (la cui sussistenza obiettiva può essere oggetto di gravi contestazioni tra alleati, come esempî storici famosi comprovano) si costituisce tra gli alleati stessi la cosiddetta società di guerra, mercé la quale le loro forze armate risultano, di fronte allo stato nemico e ai terzi stati, accomunate nella condotta della guerra e nei fini bellici da raggiungersi con unico sforzo.

I trattati di alleanza sono regolati dalle norme di diritto internazionale, comuni ad ogni specie di trattati. Anche per quanto riguarda lo svincolo di un alleato dagl'impegni assunti, esso può verificarsi soltanto in quanto sia prevista nel trattato la facoltà di denuncia, o alla scadenza del trattato, o qualora l'altro o gli altri alleati consentano allo scioglimento dell'impegno. Non può ammettersi, come sostengono parecchi scrittori, che l'efficacia dei trattati di alleanza sia particolarmente subordinata all'applicazione di una tacita clausola rebus sic stantibus, per cui ogni alleato sarebbe arbitro di svincolarsi unilateralmente dagli obblighi dell'alleanza ogniqualvolta li giudicasse non più convenienti ai suoi interessi politici, o troppo onerosi. Conviene tuttavia riconoscere che in questa materia il rigoroso rispetto d'impegni giuridici contrastanti con la mutata situazione politica si presenta malagevole, anche se non sia più lecito, come in altri tempi, ravvisare in questa specie di accordi des alliances formées et rompues sans autres motifs que le caprice des souverains ou les projets ambitieux de leurs ministres.

Bibl.: Sulla voce alleanza, considerata dal punto di vista giuridico: Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen, Vienna 1882, pp. 121-125; Erich, Über Allianzverhältnisse nach heutigem Völkerrecht, Helsingfors 1907; Rehm, Die völkerrechtliche Stellung des Verbündeten, in Zeitschrift für internationales Recht, XXVI (1915); Cavaglieri, Belligeranza, neutralità e posizioni giuridiche intermedie, in Rivista di diritto internazionale, XII (1919); Fauchille,Traité de droit international public, 3ª ed., Parigi 1922, I, pp. 402-412; Koumanoudi, Les traités d'alliance au XIX siècle, Parigi 1901; Kirchenheim, Allianzen, in Wörterbuch des Völkerrechts, Berlino 1922, I, pp. 32-35.

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