In diritto civile, per alimenti si intende quanto è necessario in generale per la vita di un soggetto ma, in caso di minori di anni 18, può includere anche le spese per l’educazione, l’istruzione e così via.
Gli alimenti sono presi in considerazione in particolare dal punto di vista dell’obbligo di corrisponderli (artt. 433-448 c.c.), che può derivare direttamente dalla legge o dalla volontà delle parti. In particolare, all’obbligo legale di corrispondere gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: a) il coniuge (anche a seguito di separazione personale); b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti (l’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui); d) i generi e le nuore; e) il suocero e la suocera; f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. L’obbligo degli alimenti sussiste anche in altri casi, per esempio tra genitori e figlio naturale e discendenti legittimi di questo o per il donatario a favore del donante (con precedenza su ogni altro obbligato ma non oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio), salvo che non si tratti di donazione obnuziale o rimuneratoria. Il diritto agli alimenti spetta in caso di bisogno, cui è strettamente collegato: essi sono assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli, per cui, anche successivamente al loro riconoscimento, possono essere aumentati o ridotti, in considerazione altresì della condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato; in caso di contestazione, sono determinati dall’autorità giudiziaria. Il diritto agli alimenti ha carattere strettamente impersonale, è incedibile, impignorabile e non soggetto a compensazione. La prestazione può essere effettuata o con la corresponsione periodica di un assegno alimentare (che, una volta corrisposto, non può più essere richiesto), ovvero accogliendo nella propria casa e mantenendo l’avente diritto, o anche in altro modo. L’obbligazione alimentare va comunque distinta dall’obbligo al mantenimento, che spetta al marito nei confronti della moglie e viceversa, e al padre nei confronti dei figli: l’obbligo al mantenimento ha infatti contenuto più esteso. L’adempimento dell’obbligo di corrispondere gli alimenti – in seno agli obblighi di assistenza familiare – è presidiato da sanzioni penali (art. 570 c.p.).
Tra le fonti convenzionali del diritto agli alimenti si segnalano il contratto di vitalizio alimentare, sempre più diffuso, con cui una parte si obbliga a corrispondere all’altra gli alimenti e in generale ad assisterla vita natural durante e in misura variabile secondo il bisogno (spesso, questo obbligo è stabilito come corrispettivo dell’alienazione di un bene), e il legato di alimenti contenuto in un testamento (art. 660 c.c.).