ALARICO II
. Fu eletto re dei Visigoti nel 485, alla morte di suo padre Enrico. Il regno confinava allora, a NE. della Gallia, con il regno franco di Clodoveo. Questi, dopo essersi assai allargato ad E., si propose d'invadere le terre visigote delle Gallie. La sua conversione al cattolicesimo (496) gli procurò in questa occasione l'appoggio del clero e le simpatie della popolazione romana. Al contrario, i fedeli e i sacerdoti del regno visigoto erano malcontenti di Alarico, ariano, persecutore dei cattolici e dei vescovi S. Voluciano di Tours e S. Cesario di Arles, cacciati in esilio sotto l'accusa di tradimento. Sovrastando ora la minaccia di Clodoveo, Alarico mitigò la persecuzione, richiamò Cesario, permettendo altresì la convocazione del concilio di Agde, e cercò di rendersi amiche le popolazioni sottomesse, promulgando per esse il Breviario (v. sotto) o Lex romana Visigothorum, approvata da un'assemblea di vescovi e destinata a rendere ufficiale l'uso del diritto romano.
Clodoveo, dando alla guerra carattere religioso, attaccò Alarico - nonostante l'intervento di Teodorico, re degli Ostrogoti, che era cognato di Clodoveo e suocero di Alarico - e lo vinse nella battaglia di Vouillé (Campus Vogladensis), presso Poitiers, nella quale il re visigoto morì (507). Con questa sconfitta, si spezzò il magnifico dominio dei Visigoti nelle Gallie, che s'era esteso dalla Loira ai Pirenei e dall'Oceano Atlantico sino alla frontiera di Borgogna. Clodoveo s'impadronì nel 508 di Bordeaux, di Angoulême e di Tolosa e ridusse il dominio dei Visigoti nelle Gallie alla Settimania, con capitale Narbona, mentre Teodorico si annetteva la Provenza.
Breviario alariciano. - S'indica con tal nome, dal sec. XVI in poi, l'estratto dal codice teodosiano, dalle Novelle post-teodosiane e da altre fonti giuridiche, promulgato ad Aire in Guascogna, per ordine di Alarico II, il 2 febbraio 306, e destinato a servire da codice legislativo per i sudditi di stirpe romana del regno gotico occidentale. Copie autentiche della legge furono spedite ai conti con un Commonitorium del re, nel quale si faceva divieto di richiamarsi in giudizio ad altra legge. Lo scopo che si propose il re fu essenzialmente di pratica giudiziaria (affinché nel diritto romano nihil habeatur ambiguum unde se diuturna aut diversa iurgantium impugnat obiectio), ma non dovettero mancare fini politici. Il Breviarium ebbe grande diffusione.
Per quanto si sa, l'opera non ebbe un nome ufficiale. Nello exemplar auctoritatis di A. si dice: in hoc corpore continentur leges sive species iuris de Theodosiano et diversis libris electae et sicut praeceptum est explanatae. In taluni manoscritti è il termine generico Liber legum o Liber iuris. In una legge visigotica posteriore è detto Theodosianum corpus. Moderna è l'espressione Lex-romana Visigothorum, ancor oggi usata. La compilazione fu fatta da una commissione di prudentes romani, che utilizzò il diritto romano allora in vigore. I testi usati non vennero, di regola, modificati. Molte costituzioni del codice teodosiano furono omesse, siccome antiquate, mentre quelle accolte non subirono alterazioni. Si parla, infatti, nel Commonitorio, e altrove nella Interpretatio, di spogli, estratti e commenti, ma non d'interpolazioni (cfr. Savigny, Storia del dir. rom. nel Medioevo, trad. Bollati, I, p. 314, nota a). Vi ha in ciò un tratto notevole che differenzia l'opera del legislatore visigotico dalla quasi sincrona compilazione orientale di Giustiniano (cfr. G. Ferrari, Codificazione giustinianea e leggi romane dei Barbari, in Nuova Antologia, novembre 1926).
Il piano propostosi da A. fu quello di raccogliere le costituzioni imperiali (leges) e gli scritti dei giureconsulti (ius), fra i quali si compresero i codici gregoriano ed ermogeniano, che non avevano avuto carattere ufficiale. Gli estratti non furono ordinati per materie, ma, entro i due gruppi, si posero uno accanto all'altro. L'ordine del Breviario è questo: a) Leges: codice teodosiano con le Novelle di Teodosio, Valentiniano, Marciano, Maggioriano e Severo, il tutto ridotto ad 1/6 dell'originale; b) Ius, rappresentato, in gran parte, dalle Istituzioni di Gaio ridotte a due libri, essendosi omesso il IV, che si riferiva al diritto processuale non più usato, ed essendosi fusi insieme i commentarî II e III, che divennero il libro II dell'estratto visigotico. Il Liber Gai visigotico, secondo alcuni autori, sarebbe esistito anteriormente all'età visigotica e sarebbe stato usato nelle scuole, sia d'Oriente sia d'Occidente, già prima di A. (v. da ultimo Bruns-Lenel, Geschichte u. Quellen des röm. Rechts, in Holtzendorf, Enzyklopödie der Rechtswissenschaft, 7ª ed., I, 1915, p. 367); secondo altri, invece, sarebbe opera dei compilatori visigotici (Conrat, Die Entstehung der westgot. Gajus, in Verhandelingen dell'Accademia di Amsterdam, 1905). L'ius è, inoltre, rappresentato dalle receptae sententiae di Paolo, riprodotte di solito alla lettera, ma con amplissime omissioni (cfr. Conrat, Der westg. Paulus, in Verhandelingen cit., 1907), da 22 passi del codice gregoriano, da 2 dell'ermogeniano e da un brevissimo passo di Papiniano (tolto dal Lib. 1 responsorum).
A tutte le parti del Breviario, escluso Gaio, fu aggiunta una Interpretatio ufficiale, una specie di commento dovuto agli stessi compilatori visigotici, com'è detto nel Commonitorio, e come risulta anche dalla Int. a C. Th., 5, 1, 7. L'opinione, già propugnata dal Savigny (Storia, I, p. 315 nota b) e da altri scrittori (Conrat, Die Entstehung des westgot. Gajus, 1905, § 15, p. 100, nota 253; Der westgot. Paulus, 1907, § 14; Mommsen, Prolegomena al Codice Teodos., p. xxxv e lxxxii) ch'essa sia opera originaria visigotica, e non già un prodotto di età precedenti, come sostenne soprattutto il Fitting (Zeitschr. f. Rechtsgesch., XI, 1873, p. 222 segg.), è corroborata dall'esame del Codice Vaticano 520, che contiene aggiunte innestate entro il Breviario, attinte al teodosiano integro, e munite d'interpretatio simile a quella alariciana (G. Ferrari, Osservazioni sulla trasmissione diplomatica del Codice teod. e sulla interpret. visigotica, Padova 1915, pp. 34-35). Ciò si deduce anche dallo stesso contenuto della Interpretatio che rispecchia lo spirito dei tempi e lo stato di diritto dell'epoca visigotica. Così, nel campo del diritto pubblico, si vede che il praeses romano è scomparso, ma sussiste la giurisdizione comunale coi suoi decurioni, ed è anzi più autonoma che all'epoca degl'imperatori (Savigny, op. cit., p. 171 segg.). L'appello si fa ora al conte goto, che ha molte analogie col rettore romano.
Il Breviario fu, nel regno visigoto di Spagna, tolto di mezzo nel secolo VII (654) da una nuova legge, il cosiddetto Liber iudiciorum, del re cattolico Reccesvindo, la quale doveva aver valore territoriale e applicarsi nella pratica giudiziaria del regno a tutti i sudditi (v. Zeumer, prefaz. all'ediz. scolastica, p. xv). Nella Francia meridionale rimase invece in vigore anche sotto la signoria franca, e si estese anche nel nord, cedendo solo, nel sec. XII, ai libri giustiniani (cfr. Wretschko nella ediz. Mommsen del Cod. Teodos.; I, p. cccv11 segg.; Conrat, Gesch. der Quellen u. Litt. des röm. Rechts, p. 31 segg.; Gotofredo nei Prolegomena, cap. VII al Codex Theodosianus commentato, Lione 1665, I, p. cxcv, o Mantova 1740, I, p. ccxxxvi). In Italia, sembra che il Breviario si sia diffuso subito dopo la conquista franca. Fu trascurato dalla scuola di Pavia, del tutto obliato da quella di Bologna, e tutt'al più si poté conservare in alcune parti dell'Italia settentrionale come fonte sussidiaria (Patetta, in Arch. giur., XLVII, 1891, pp. 3-45). Il Breviario subì varie elaborazioni. Uno strano raffazzonamento, con infiltrazioni di diritto alamannico, fu fatto nel sec. VIII nella Rezia curiense. Si chiama dai moderni lex Romana Curiensis o anche Utinensis, perché un ms. si trovò a Udine (ed. Zeumer, Mon. Germ. Hist., Leges, VI. Cfr. Zeumer, Zeitschr. für Rechtsgesch., Germ. Abt., XXII, p. 1 segg.).
Edizioni: Haenel, Lex romana Visigothorum, Lipsia 1849.
Bibl.: su Alarico II, F. Dahn, Die Könige der Germanen, V, Würzburg 1870; VI, 2ª ed., Lipsia 1885; F. Guerra, E. de Hinojosa, J. de la Rada, Historia de España desde la invasión de los pueblos germánicos hasta la ruina de la monarquia visigoda, II, Madrid 1893. Sul breviarium, Conrat, Breviarum Alaricianum, Römisches Recht im fränkischen Reiche in systematischer Darstellung, Lipsia 1903 (cfr. H. Krüger, Zeitschr. der Savigny-Stift., XXXV, 1904, Röm. Abt., p. 410 segg.); Conrat, Die Entstehung des westgot. Gaius, in Verhandenlingen dell'Accademia di Amsterdam, 1905; Conrat, Der westgot. Paulus, in Verhandelingten cit., 1907; Fitting, Die sog. westgot. Interpretatio, in Zeitschr. für Rechtsgeschichte, II (1873), pp. 222-249; Checchini, Studî storico-critici sulla Interpretatio, in Scritti varî in memoria del prof. Monticolo, Venezia 1913; G. Ferrari, Osservazioni sulla trasmissione del codice teodosiano e sulla interpret. visigotica, Padova 1915; F. Patetta, Breviario Alariciano, in Digesto italiano, V.