Aic
(AIC), s. f. inv. Acronimo di Autorizzazione per l’immissione in commercio.
• Inoltre sono in vigore alcune norme restrittive sulla vendita di prodotti omeopatici. Che, oltre al già citato divieto di pubblicità, non possono essere venduti con foglietto illustrativo né riportare sulla confezione indicazioni terapeutiche o posologia. Una situazione che ‒ secondo le 18 imprese che aderiscono ad Omeoimprese l’associazione di categoria, nata nel 2008 dalla fusione di Anipro e Omeoindustria ‒ contrasta con una normativa Ue del 2006, che prevede per le «specialità» medicinali omeopatiche l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) come tutti gli altri farmaci. (Valerio Maccari, Repubblica, 19 aprile 2010, Affari & Finanza, p. 25) • Il cittadino tuttavia ha diritto ad accedere ai farmaci che gli sono stati prescritti. Quindi, se dovesse incontrare questa specifica difficoltà, può chiedere al farmacista di predisporre un apposito modulo per richiedere il farmaco alla ditta produttrice. Infatti il Decreto legislativo n. 219 del 2006 all’art. 105, comma 4, prevede che «Il titolare dell’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) è obbligato a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale». (a cura di Valeria Fava, Repubblica, 22 marzo 2016, p. 39, RSalute) • Secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, entro il 30 giugno i produttori di omeopatici dovranno presentare all’Aifa la documentazione relativa ai singoli preparati per ottenere poi l’autorizzazione all’immissione in commercio, nel rispetto della normativa europea in vigore. Tutti quelli senza Aic, dal 31 dicembre 2018, non potranno essere commercializzati. (Valeria Arnaldi, Messaggero, 28 maggio 2017, p. 13, Cronache).
- Già attestato nel Messaggero Veneto del 16 ottobre 2005, p. 3, Udine.