Agenzia delle entrate
Ente pubblico non economico istituito dal d. legisl. 300/1999, art. 57 (Riforma dell’organizzazione del Governo). L’A. delle e. opera attivamente dal 2001, sia supportando il ministro dell’Economia e delle Finanze nella raccolta delle entrate tributarie, sia assicurando la corretta applicazione della legislazione tributaria.
Il d. legisl. 300/1999 ha ridefinito l’organizzazione della presidenza del Consiglio al fine di collocare le strutture dell’apparato amministrativo a sostegno della decisione politica. Con la riorganizzazione del ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sono state istituite le cosiddette agenzie fiscali: A. delle e., Agenzia delle dogane (➔), Agenzia del territorio (➔) e Agenzia del demanio (➔). Il decreto legislativo ha assegnato al MEF compiti d’indirizzo e di controllo, ai vertici delle agenzie, e funzioni attuative nel rispetto della normativa primaria. Grazie al d.p.r. 43/2008 è stata completata la riorganizzazione del MEF e, fra le misure di maggior rilievo, è stato istituito il dipartimento delle Finanze, con il compito di coordinare l’attività delle agenzie fiscali, monitorare l’andamento delle entrate tributarie, gestire i servizi della giustizia tributaria.
All’A. delle e. sono attribuite «tutte le funzioni» in ordine alle imposte dirette (IRPEF e IRES), all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e alle entrate extratributarie (imposta di registro, imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative, imposta sugli intrattenimenti, altri tributi minori). L’A. delle e. cura l’invio e la ricezione dei modelli di dichiarazione, effettua il servizio di riscossione e provvede a controllare le dichiarazioni raccolte al fine di limitare la presenza di errori e di fenomeni opportunistici finalizzati all’elusione e all’evasione fiscale. Può inoltre stipulare accordi con le altre agenzie fiscali, con gli enti territoriali e le pubbliche amministrazioni per la riscossione delle relative entrate.
Per assicurare la massima osservanza della legislazione fiscale, l’A. delle e. ha potenziato i servizi di assistenza al contribuente, al fine soprattutto di agevolare la comprensibilità delle disposizioni tributarie. Attraverso l’attività regolamentare, infatti, i contribuenti sono edotti sulle modalità di versamento dei tributi e sui modelli di dichiarazione da utilizzare per gli adempimenti fiscali. Un elemento di peculiarità, rispetto alle altre agenzie fiscali, risiede nel potere di fornire interpretazioni sulle disposizioni tributarie. Il contribuente, quando vi siano «obiettive condizioni di incertezza», può rivolgere un quesito all’amministrazione finanziaria (cosiddetto interpello, l. 212/2000, art. 11, Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), fornendo la propria interpretazione della norma tributaria ritenuta ambigua: se l’A. delle e. non risponde entro 120 giorni dal ricevimento dell’interpello, l’interpretazione proposta deve ritenersi conforme al dettato normativo. Qualunque atto dell’A. delle e. emanato in difformità dalla risposta, o dall’interpretazione desunta in base al principio silenzio-assenso, è da considerarsi nullo. Quando pervenga una pluralità di richieste d’interpello, afferenti la medesima o analoghe questioni, l’amministrazione finanziaria può emanare atti generali che chiariscono la corretta interpretazione normativa. Il d. legisl. 546/1992, art. 10 (Disposizioni sul processo tributario) stabilisce che sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie, oltre al ricorrente, l’ufficio del MEF o l’ente locale o il concessionario della riscossione che ha emanato l’atto impugnato. Dato che l’A. delle e. è deputata a svolgere «tutti i servizi» relativi alle imposte dirette, all’IVA e alle entrate extratributarie, essa assolve anche i compiti di rappresentanza processuale. Restano escluse le controversie sui tributi di pertinenza delle altre agenzie fiscali, salvo eventuali concessioni in favore dell’A. delle e. per i servizi di riscossione.
Nonostante la direzione politica, l’A. delle e. si caratterizza per l’autonomia nel determinare la propria struttura organizzativa (autonomia statutaria), nell’impiego delle risorse disponibili (autonomia patrimoniale), nel redigere un proprio bilancio (autonomia finanziaria), nel determinare i criteri contabili da utilizzare in bilancio (autonomia contabile). Di particolare rilievo, il suo potere di emanare atti amministrativi generali per l’attuazione dell’indirizzo politico (potere regolamentare). La sua ampia autonomia è bilanciata dalla stretta osservanza della legge (art. 97 Cost.), dalla vigilanza effettuata dalla Corte dei conti (r.d. 1214/1934, art. 13, Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) e da quella esercitata dal ministro dell’Economia e delle Finanze (d. legisl. 300/1999, art. 56, co. 1).
L’art. 67 del d. legisl. 300/1999 disciplina gli organi delle agenzie fiscali (direttore, comitato di gestione e collegio per la revisione dei conti). Il direttore è nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, scelto fra professionisti con competenze nei settori operativi dell’A. delle e. e con esperienze lavorative di tipo manageriale. Una volta nominato, il direttore dura in carica per un triennio, rinnovabile una sola volta. Il consiglio di gestione è nominato dal presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze. I componenti del consiglio sono scelti fra docenti universitari e dipendenti di pubbliche amministrazioni, dotati di specifica competenza professionale nei settori operativi dell’agenzia. Il collegio di revisione è composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze fra gli iscritti all’albo dei revisori, ed è affiancato da due membri supplenti. Al pari del direttore, anche il consiglio di gestione e il collegio di revisione durano in carica 3 anni.