AFFIDAVIT
I prestiti pubblici vengono di solito assunti nella valuta del paese: solo se questa è in carta, talvolta si contraggono in moneta metallica, e ciò per impedire ai capitali nazionali di emigrare all'estero e per evitare le oscillazioni della valuta cartacea. Se contratti all'estero, devono assumersi in valuta metallica. Il pagamento all'estero degli interessi dei prestiti contratti dagli stati a circolazione cartacea deve farsi in valuta metallica; il che è causa di speculazioni dannose allo stato, poiché, quando i cambî lo permettono, i banchieri nazionali fanno larga incetta di cedole e le spediscono per il pagamento all'estero, lucrando poi la differenza di cambio tra l'oro e la carta nazionale. Ad evitare simili speculazioni, lo stato anticipa, come fu fatto più volte in Italia, il pagamento delle cedole al portatore nel regno di un numero di giorni variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 91; oppure ricorre alla clausola dell'affidavit, e rende, cioè, obbligatoria la presentazione del titolo accompagnata dalla dichiarazione giurata che esso appartiene a stranieri.
In Italia si applicò una prima volta l'affidavit dal 1875 al 1881, durante il corso forzoso (1866-1882), ed una seconda volta a cominciare dal 1° luglio 1894 al 1° gennaio 1904, dalla quale epoca fino alla guerra con l'Austria, l'affidavit, senza essere abolito in diritto, non venne in fatto più richiesto. La prima scadenza per la quale l'affidavit venne ridomandato fu quella del 1° luglio 1915.
I pagamenti all'estero, che prima dell'affidavit nel 1893, raggiunsero per tutti i debiti, al netto dell'imposta, i 192 milioni, scesero nel 1913-14 a circa 95 milioni contro 441 pagati nel regno. La guerra europea accentuò il forte rimpatrio dei titoli del debito pubblico. I pagamenti per i consolidati all'estero nel 1917-1918 scesero a 9.450.228 lire, essendosi esclusi i paesi nemici. All'interno, unendovi gli ammortamenti (570 milioni), salirono nello stesso anno a un miliardo 618 milioni.
Contro l'affidavit si dice che l'opera della speculazione incettatrice delle cedole, per ottenerne l'incasso all'estero, è utile alla collettività, stimolando lo stato a restringere la circolazione della carta deprezzata e quindi ad abolire l'aggio.
In Inghilterra chiamasi affidavit quella dichiarazione con giuramento, a cui sono obbligati i presentatori di cedole di titoli del Regno Unito appartenenti a stranieri non dimoranti nel regno per ottenervi l'esonero dalla Income-tax.
Bibl.: L. Einaudi, Corso di scienza delle finanze, Torino 1903, p. 901; B. Stringher, Affidavit, in Digesto Italiano.