AFFATOMIA
L'antico diritto franco (Legge Salica, c. XLVI) contiene un capitolo che porta il titolo de adfathamire, nel quale, con una procedura assai complicata, si opera la trasmissione dei beni ad un erede.
L'atto avviene davanti all'assemblea provinciale presieduta dal Tungino: il disponente getta una festuca (un bastoncello) ad un terzo, e nello stesso tempo dichiara che intende dare tutti o parte dei suoi beni a una persona da lui designata. Dopo di ciò il terzo, che ha ricevuto la festuca, si pone in casa del disponente per tre giorni, vi riceve degli amici, li convita a banchetto, come se fosse il vero proprietario. Dentro un anno, in presenza del re o dinanzi all'assemblea, questo terzo getta la festuca all'erede designato, e gli rimette i beni. Si è molto discusso sulle ragioni di questo complicato formalismo e specialmente sui motivi che possano aver resa necessaria la presenza del terzo, che riceve i beni dal disponente e li trasmette all'erede. Forse si tratta d'un acquirente fittizio estraneo (qui ei non perteneat, dice la Legge Salica), che ha lo scopo di render più sicura la posizione dell'erede di fronte ai congiunti del disponente. L'affatomia perde nelle leggi più tarde questa complicazione: nella legge dei Franchi Ripuarî, dell'età carolingia, essa contiene soltanto la trasmissione diretta dei beni all'erede, e può esser fatta anche per iscritto.
Bibl.: S. Brissaud, Manuel d'histoire du droit privé, Parigi 1908, p. 648 seg.