addizionale
Onere fiscale aggiuntivo. Particolare tipo di prelievo consistente nell’applicazione di un’aliquota all’imponibile di un’imposta cui va a sommarsi. Storicamente, l’a. permetteva di fronteggiare rapidamente particolari emergenze finanziarie, con carattere di straordinarietà e di temporaneità, e veniva misurata in percentuale (imposta straordinaria; ➔ imposta). Si applica a imponibili già accertati ai fini delle imposte ordinarie, non è gravata quindi da costi amministrativi dell’attività di accertamento e di gestione. Nel sistema tributario italiano, il gettito derivante dall’istituzione di a. è utilizzato per finanziare gli enti locali. Allo scopo di avviare il decentramento fiscale finalizzato alla trasformazione in senso federale dello Stato e di attuare l’impatto sugli enti locali del decentramento amministrativo stabilito con le cosiddette leggi Bassanini (l. 59/1997; l. 127/1997; l. 191/1998; l. 50/1999), sono state istituite due a. all’IRPEF, una regionale e una comunale. L’a. regionale è in vigore dal 1998, quella comunale decorre invece dal 1999. Entrambe non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Si calcolano sulla base imponibile costituita dal reddito complessivo, determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’a. è riscossa materialmente dallo Stato, le somme vengono poi ripartite rispettivamente fra le Regioni e gli enti locali.