ACQUE pubbliche (I, p. 411)
L'ordinamento amministrativo delle acque pubbliche ha trovato una più completa disciplina nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, emanato in virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595, e che ha sostituito il r. decr. 9 ottobre 1919, n. 2161. La nuova legge ha lasciato invariato nelle linee essenziali l'ordinamento anteriore, modificandolo solo in alcuni punti, e, soprattutto, integrandolo con le disposizioni sulle acque sotterranee, sui consorzî per l'utilizzazione delle acque e sull'elettrodotto.
Le più notevoli modificazioni sono le seguenti: il carattere demaniale. dapprima limitato alle acque superficiali, è stato esteso a quelle "artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate" (art. 1); l'autorità amministrativa può consentire a un nuovo utente di avvalersi, mediante compenso, delle opere di presa e di derivazione di utenze preesistenti, quando ciò sia necessario per ragioni tecniche o economiche (art. 43); il contributo, che lo stato può concedere per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali, è stabilito, anziché in relazione alla quantità di acqua invasata, nella misura dal trenta al sessanta per cento della spesa (art. 75 e 76); per evitare che l'opera regolatrice del deflusso ostacoli o renda meno convenienti le future utilizzazioni a valle, è prescritto che essa non deve mai peggiorare il regime del corso d'acqua (art. 87); l'autorità può anzi imporre le opere atte a migliorarlo (art. 86).
In armonia, poi, con la legge 12 gennaio 1933, n. 141, che, allo scopo di adeguare l'attrezzatura industriale della nazione alle condizioni economiche generali, diede facoltà al governo di sottoporre ad autorizzazione l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti, la concessione delle grandi derivazioni per produzione di energìa è subordinata al previo consenso del ministro delle Corporazioni (art. 211).
Sulle acque sotterranee non esistevano se non le poche disposizioni del codice civile (art. 540, 573, 578); il loro regolamento giuridico ha ora la sua sede organica nel testo unico citato e poggia su questi due distinti capisaldi: la determinazione amministrativa di zone del territorio nazionale che offrono un più particolare interesse per le acque sotterranee; la distinzione di queste ultime in pubbliche e private. Il governo è autorizzato a stabilire con successivi decreti (il più importante, finora, è quello del 18 ottobre 1934, n. 2174) i comprensorî nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee, anche private, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione (art. 94), salva soltanto la facoltà spettante al proprietario del fondo di estrarre l'acqua necessaria per gli usi domestici (art. 93). La distinzione, invece, delle acque sotterranee scoperte in pubbliche e private prescinde dal luogo in cui sono state rinvenute ed ha per base il criterio della loro specifica attitudine a usi di pubblico generale interesse. Per l'utilizzazione delle acque pubbliche vige il sistema della concessione con le medesime modalità prescritte per le acque superficiali; fra più richiedenti, però, sulle altre ragioni di preferenza prevale quella della scoperta; al proprietario del fondo, inoltre, deve essere riservata una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso (art. 103). Le acque private spettano al proprietario del fondo, il quale, ove non ceda il suo diritto allo scopritore, è tenuto a rimborsarlo delle spese da lui sostenute, nei limiti del maggior valore acquistato dal fondo, e a corrispondergli un premio, se la scoperta è di rilevante importanza (art. 104).
Oltre ai consorzî facoltativi di utenti, che continuano a essere regolati dalle norme anteriori, è prevista, allo scopo di assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque e il miglior esercizio delle utenze, la costituzione obbligatoria di consorzî fra tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua; il decreto reale costitutivo del consorzio ne fissa gli scopi specifici e i limiti di azione (art. 59 e 63). I consorzî costituiti da sole utenze irrigue sono regolati dalle leggi sulla bonifica integrale (r. decr. 13 febbraio 1933, n. 215).
Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica di tensione non inferiore a 5000 volt sono autorizzate dal ministro dei Lavori Pubblici; quelle di tensione inferiore dal prefetto, previo consenso, in ogni caso, del ministro delle Colorazioni (art. 108 e 211); col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti alla costruzione delle linee, delle cabine, delle stazioni di trasformazione e di quant'altro serva all'impianto e all'esercizio della trasmissione e richieda un'occupazione definitiva, che ha poi luogo secondo le norme sulle espropriazioni per pubblica utilità (art. 115 segg.). Ma, all'infuori di questi casi, la semplice autorizzazione permanente o temporanea alla costruzione della linea è titolo idoneo all'imposizione della servitù di elettrodotto, che non determina la perdita della proprietà o del possesso del fondo servente, ma conferisce all'utente la facoltà di attraversare i fondi altrui con le condutture elettriche aeree o sotterranee (art. 119, 121, 122). Le condutture, però, attraversanti beni demaniali o inservienti a un pubblico servizio non possono essere autorizzate senza il consenso delle autorità interessate (art. 120, art. 188 codice postale approvato con r. decr. 27 febbraio 1936, n. 645). Al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennità commisurata alla diminuzione di valore che il suolo o il fabbricato subiscono per la servitù (art. 123, 124, 125). L'esistenza di questa non menoma, salvo un diverso accordo tra le parti, la piena facoltà del proprietario del fondo servente di eseguire su questo qualunque innovazione, costruzione o impianto, anche se ciò renda necessaria la rimozione o il diverso collocamento delle condutture e degli appoggi; il proprietario non è tenuto se non a offrire all'utente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù (art. 122).
Nuove disposizioni sono state poi emanate col r. decr. legge 5 novembre 1937, n. 2101, per accelerare la costruzione degl'impianti idroelettrici: i concessionarî che non li eseguono nei termini stabiliti sono dichiarati decaduti e, oltre a subire in ogni caso l'incameramento della cauzione, possono essere esclusi da ulteriori concessioni; le utilizzazioni non eseguite possono essere concesse, con istruttoria abbreviata, ad altri che diano adeguate garenzie di immediata costruzione degl'impianti.
Bibl.: F. Pacelli, Le acque pubbliche, 3ª ed., Padova 1934; A. Gilardoni, Acque pubbliche e impianti elettrici, voll. 3, Roma 1935-37; G. Castelli-Avolio, Commento alle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, Napoli 1936.
Tribunali regionali e tribunale superiore delle acque pubbliche.
La formazione di questi speciali organi del contenzioso sulle acque pubbliche è rimasta invariata nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che ne ha invece precisata e ampliata la competenza.
Alla cognizione, in primo grado, dei tribunali regionali appartengono: a) le controversie sulla demanialità delle acque; b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde; c) le controversie aventi a oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; d) le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste nell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque; e) le controversie per risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa intorno al regime delle acque pubbliche; f) i ricorsi riflettenti l'indennità dovuta per l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche (art. 140). Contro le decisioni del tribunale regionale è ammesso l'appello al tribunale superiore in veste di giurisdizione ordinaria (art. 142). Le azioni possessorie, però, e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto, che la legge espressamente dichiara improponibili contro gli atti amministrativi, sono proposte, in ogni altro caso, dinnanzi al pretore competente per territorio, e contro la decisione di questo è dato l'appello al rispettivo tribunale regionale delle acque.
Spettano alla cognizione, in unico grado, del tribunale superiore, in veste di giurisdizione amministrativa: a) i ricorsi di legittimità contro qualsiasi provvedimento amministmtivo in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro determinati provvedimenti adottati dall'amministrazione per il regime delle acque e per la demolizione delle opere abusivamente costruite dai privati o comunque dannose al detto regime; c) i ricorsi contro i provvedimenti coi quali sia stato revocato il riconoscimento o dichiarata la decadenza dei diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche; d) gli altri ricorsi previsti nella stessa legge, ad es. quello (art. 63) contro il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio per l'utilizzazione delle acque pubbliche (art. 143).
La suddetta competenza dei tribunali regionali e del tribunale superiore si estende alle controversie sulle acque pubbliche sotterranee ed anche a quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, pubbliche o private, nei comprensorî soggetti a tutela, sempre che vi sia interessata la pubblica amministrazione (art. 144).
Contro le sentenze del tribunale superiore in grado di appello è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere, per violazione o falsa applicazione della legge e per violazione della cosa giudicata; se la sentenza è annullata, la causa è rinviata allo stesso tribunale superiore, che deve conformarsi alla decisione della corte suprema sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato (art. 200). Contro le decisioni del tribunale superiore quale giudice amministrativo è ammesso soltanto il ricorso per incompetenza o eccesso di potere (art. 201).
Il processo dinnanzi ai tribunali delle acque è regolato da norme speciali (art. 147 segg.), che notevolmente divergono da quelle del diritto processuale comune: l'istanza è proposta con un ricorso firmato dalla parte o dal suo difensore, che deve essere depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione; il presidente del collegio delega un giudice, dinnanzi al quale compaiono le parti e si svolge tutta la fase istruttoria; presentate le conclusioni definitive, le parti sono rinviate al collegio per la discussione orale. Nelle materie già di competenza della giurisdizione ordinaria, i tribunali regionali e, in grado di appello, il tribunale superiore hanno un'ampia potestà d'indagine, normalmente esercitata dal giudice delegato, che ammette i mezzi istruttorî chiesti dalle parti e può ordinarli anche di ufficio; nelle materie, invece, che sarebbero di competenza della giurisdizione amministrativa, i poteri di indagine e di decisione del tribunale superiore hanno le medesime limitazioni di quelli spettanti al Consiglio di stato in sede giurisdizionale.