GIANNINI, Achille Donato
Nacque a Foggia il 2 genn. 1888 da Giuseppe e da Lucia Rispoli. Terminati nella sua città gli studi secondari, frequentò i corsi di giurisprudenza presso l'Università di Napoli, venendo in contatto con maestri come E. Pessina, F. Persico, C. Fadda, P. Melucci, F. Nitti e A. Graziani. Laureatosi nel 1909, vinse il concorso in magistratura, quindi prestò servizio per un breve periodo presso il tribunale di Lucera. Nel 1911 entrò nell'Avvocatura erariale (poi Avvocatura dello Stato) dove rimase, addetto all'avvocatura generale fino al 1925, negli anni in cui era avvocato generale G. Villa; in questo periodo i suoi interessi scientifici furono fortemente condizionati dall'attività professionale. Partecipò, infatti, in qualità di consulente, alla formazione della nuova legislazione sulle acque pubbliche, attuata fra il 1916 e 1919 su impulso del ministro dei Lavori pubblici I. Bonomi.
In particolare, fu autore del capitolo relativo al contenzioso (autonomamente pubblicato con il titolo Il tribunale delle acque pubbliche, in Acque e trasporti, VI [1922], pp. 462 ss.; VII [1923], pp. 4 ss., 54 ss., 97 ss., 147 ss. e 193 ss.) nella relazione sul d.l. 20 nov. 1916, n. 1664, curata da C. Petrocchi: Le derivazioni d'acque pubbliche(Relazione per conto del min. dei Lavori pubblici) (Roma 1923). Sono numerosi i suoi contributi in materia di acque pubblicati in Acque e trasporti: Natura del diritto di richiedere i canoni arretrati nelle derivazioni abusivamente esercitate, V (1921), pp. 290 ss.; Canali di scolo e di bonifica, VII (1923), pp. 290 ss.; Il nuovo ordinamento legislativo delle bonificazioni, VIII (1924), pp. 99 ss., 147 ss., 237 ss., 285 ss. e 333 ss.; Stato giuridico delle utenze non ancora riconosciute, e Le opere irrigue nell'Italia centrale, XI (1927), rispettivamente pp. 13 s. e 81 s.; Carattere giuridico del decreto di concessione e di derivazione di acqua pubblica, XIV (1930), pp. 272 ss. Negli stessi anni fu chiamato a far parte del Consiglio superiore delle acque e, dopo la soppressione del medesimo, della terza sezione del Consiglio dei lavori pubblici.
Nel 1925, "con una splendida relazione di Oreste Ranelletti" (Jemolo), conseguì la libera docenza in diritto amministrativo; abbandonò, quindi, l'Avvocatura dello Stato con il grado di viceavvocato e intraprese la libera professione. Nel 1927 fu incaricato di diritto finanziario e tributario e di contabilità dello Stato e degli enti locali presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano.
Già nel saggio La classificazione delle imposte nel diritto tributario, in Studi in onore di P.P. Zanzucchi, Milano 1927, pp. 335 ss., emergono il carattere logico-sistematico delle sue argomentazioni, l'uso di categorie concettuali care alla pandettistica e una costante dialettica con la coeva dottrina tedesca. Il G. in un primo momento distingue l'imposta dalla tassa e dai tributi speciali, in base al carattere indivisibile - cioè libero da un vincolo di destinazione necessario in favore dei contribuenti - dei servizi pubblici per il cui adempimento la prestazione pecuniaria di diritto pubblico è dovuta; successivamente confuta il criterio distintivo "formale" fra imposte dirette e indirette proposto da O. Mayer, in favore di una soluzione incentrata sulla differente causa dell'obbligazione del contribuente (possesso di un bene o godimento di un reddito per le imposte dirette; scambio, o consumo di ricchezza, per le imposte indirette).
Sul piano metodologico il G. teorizzò la separazione concettuale del diritto finanziario, come disciplina giuridica facente parte del diritto pubblico intero, dalla scienza delle finanze. In questa chiave va letto il pionieristico Elementi di diritto finanziario e di contabilità dello Stato, Milano 1934 (cui fecero seguito undici anni dopo, in una versione ampliata, gli Elementi di diritto finanziario, ibid. 1945): alla trattazione organica, di stampo marcatamente giuspositivistico, del complesso delle norme relative alla raccolta, la gestione e l'erogazione dei mezzi economici occorrenti alla vita degli enti pubblici si accompagna una preliminare dichiarazione di autonomia, rispetto al diritto costituzionale e amministrativo e alla contabilità dello Stato, di quella sola parte del diritto finanziario che riguarda l'imposizione e la riscossione dei tributi.
Nel 1936 il G. vinse il concorso a cattedra di diritto amministrativo e fu chiamato all'Università di Cagliari, dove rimase fino al 1939, quando passò all'Università di Trieste, presso la medesima cattedra. Nel 1943 rientrò a Milano, alla Cattolica, come titolare di scienza delle finanze e diritto finanziario, divenendo poi preside della facoltà di giurisprudenza; nell'immediato dopoguerra prese parte alla Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato. Alla fine degli anni Quaranta si trasferì presso l'Università di Bari, dove pure ricoprì la carica di preside della facoltà, e vi rimase fino al collocamento fuori ruolo, avvenuto nel 1958.
Fatta eccezione per il saggio Sul fondamento giuridico della responsabilità dello Stato per i danni prodotti dall'esecuzione delle opere pubbliche, in Scritti giuridici in onore di S. Romano, II, Milano 1940 (dove si sostiene che, ferma restando la necessità del criterio di imputazione della colpa, tale responsabilità sussiste nei limiti in cui il modo di esecuzione o il difetto di manutenzione dell'opera pubblica abbiano determinato una lesione di un diritto soggettivo e, dunque, sottendano un'attività non compresa fra i poteri discrezionali conferiti dalla legge alla pubblica amministrazione), la dedizione ai profili sistematici e metodologici del diritto tributario è predominante. Sul finire degli anni Trenta aveva pubblicato i saggi: Il concetto di reddito mobiliare nel diritto tributario italiano, in Rivista di politica economica, XXV (1935), pp. 397 ss. e 592 ss., e Questioni in tema di "solve et repete", in Le Tasse sugli affari, 1937, pp. 225 ss., incentrato, quest'ultimo, sulla nozione di "tassa suppletiva".
Nella sua opera principale, la monografia su Il rapporto giuridico d'imposta, Milano 1937, egli riconduce tout court il fondamento giuridico dell'imposta alla soggezione del cittadino alla potestà finanziaria dello Stato, relegando nel campo della politica tributaria tanto il problema delle finalità che lo Stato debba perseguire attraverso l'imposizione fiscale quanto quello della eventuale iniquità o antieconomicità del tributo. Riaffermata poi l'autonomia del debito d'imposta dalle altre obbligazioni di diritto pubblico, l'analisi è incentrata sull'idea che la struttura giuridica del debito d'imposta non consenta una differenziazione rispetto all'obbligazione pecuniaria di diritto civile e, successivamente, sull'esame delle singole componenti del rapporto di diritto pubblico sotteso al debito suddetto (soggetti, contenuto, accertamento, estinzione). Quasi coeve le Istituzioni di diritto tributario, ibid. 1938, che contarono nove edizioni fino al 1965: oltre che per la compiuta esposizione della teoria generale dell'imposta e del sistema delle imposte dirette e indirette, quest'opera si segnala per l'adozione di un concetto molto ampio di tassa, correlato all'esplicazione di un'attività dell'ente pubblico che concerne personalmente l'obbligato e potenzialmente riferibile a servizi di contenuto patrimoniale.
Il G., insieme con S. Scoca, fu autore di un Codice delle leggi tributarie, la cui prima edizione risale al 1940. Membro del comitato di redazione della Rivista italiana di diritto finanziario fin dalla nascita del periodico, nel 1937, ne divenne condirettore nel 1939, mantenendo tale incarico, al fianco di L. Einaudi, B. Griziotti e S. Scoca, anche dopo l'unificazione con la Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, avvenuta nel 1949.
Risalgono sempre agli anni Trenta-Quaranta numerosi scritti: ora di carattere logico-sistematico (Il concetto giuridico di tassa, in Rivista italiana di diritto finanziario, I [1937], 1, pp. 7 ss., sui criteri di differenziazione di questa dalle entrate di diritto privato; ma anche L'autostrada e l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie, ibid., V [1941], 2, pp. 1 ss.; L'accertamento dell'imposta, ibid., VI [1942], 1, pp. 69 ss.); ora di carattere metodologico, dove sono evidenti il richiamo al principio di legalità e, di conseguenza, la contrapposizione rispetto all'indirizzo unitario teorizzato da Griziotti. A questo il G. rimproverava di non tener conto dell'impossibilità di coordinare concetti economici e concetti giuridici circa la definizione dei medesimi fenomeni finanziari, avuto riguardo, in particolare, ai presupposti legali dell'imposizione, che spesso divergono da quelli "economici", a fronte della libertà, giuridicamente illimitata, dello Stato di stabilirne le forme, i modi e la misura. Si segnala in particolare Diritto finanziario e scienza delle finanze, in Rivista italiana di diritto finanziario, III (1939), 1, pp. 1 ss., e inoltre: Circa la pretesa non giuridicità della norma tributaria, ibid., pp. 50 ss.; Intorno alla c.d. autonomia del diritto tributario, ibid., IV (1940), 1, pp. 57 ss.; Qualche parola ancora circa l'autonomia del diritto tributario, ibid., V (1941), 1, pp. 67 ss.; I rapporti tributari, in Commentario sistematico della Costituzione italiana, I, Firenze 1950, pp. 273 ss.
Se l'impegno scientifico del G. si risolve nell'intento dichiarato di restituire il diritto finanziario ai giuristi, in un'ottica di "depurazione" della materia dall'economia politica e dalla sociologia, con tale esigenza "politica" fu senz'altro coerente la sua produzione minore. Sempre a partire dal 1937 sono numerosissime le note a sentenza, con particolare riguardo all'imposizione fiscale e, nel campo del diritto amministrativo, alle tematiche dell'appalto di opere pubbliche e delle acque pubbliche, comparse su Il Foro italiano, Il Diritto dell'economia, La Giurisprudenza italiana, Diritto e pratica tributaria e, soprattutto, sulla Rassegna completa della giurisprudenza della Corte di cassazione.
Fra le tante si ricordano: La tassa per l'occupazione di aree pubbliche e le concessioni preesistenti, in La Giurisprudenza italiana, s. 6, LXIX (1937), 1, pp. 993 ss.; Vecchi e nuovi criteri per la delimitazione della competenza dei tribunali delle acque, in Il Foro italiano, LXVII (1943), 1, pp. 907 ss.; Danni prodotti dall'esecuzione di opere pubbliche e competenza del tribunale delle acque, in Rassegna completa della giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezione civile, XV (1944), pp. 250 ss.; Natura giuridica dei capitolati generali d'appalto delle opere pubbliche e dei collegi arbitrali in essi previsti, ibid., XVIII (1945), pp. 25 ss.; L'avulsione dei redditi in tema di imposta di ricchezza mobile, ibid., XX (1946), pp. 526 ss. Negli anni Cinquanta si dedicò a problemi del tutto peculiari del diritto finanziario. Si citano qui le note Sulla retroattività delle norme tributarie, in Il Foro italiano, LXXXI (1957), 4, pp. 185 ss.; i saggi Rimedi amministrativi e giurisdizionali in materia di imposte indirette sugli affari in Italia, in Archivio finanziario, I (1950), pp. 128 ss., e Nascita del debito d'imposta ed esenzione nell'imposta di fabbricazione, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, XVII (1954), 2, pp. 128 ss.; nonché le numerose voci pubblicate fra il 1958 e il 1960 sulla Enciclopedia del diritto della Giuffrè.
Diresse, inoltre, il Trattato di diritto tributario edito dalla UTET e fu autore del primo volume: I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino 1956.
Il G. morì a Roma il 22 maggio 1965.
Fonti e Bibl.: Necr., in Riv. di diritto finanziario e scienza delle finanze, I (1965), pp. 191 ss.; A.C. Jemolo, Prefaz. a Studi in onore di A.D. G., Milano 1961, pp. V ss.; N. D'Amati, Ricordo di A.D. G., in occasione dell'attivazione dell'Università di Foggia, in Diritto e pratica tributaria, n.s., I (1991), pp. 3 ss.