Istituto giuridico espressamente disciplinato dal Codice civile (art. 674-78) in tema di successioni testamentarie, che secondo parte della dottrina è riferibile anche alla successione legittima, ma – come hanno ribadito le Sezioni unite della Corte di cassazione – non alla cosiddetta successione necessaria (v. Successione a causa di morte). In forza dell’accrescimento, quando più soggetti siano stati istituiti coeredi o collegatari (per questi ultimi non vi è discussione) con uno stesso testamento, e per una ragione qualsiasi uno di loro non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, la parte a lui relativa si ripartisce automaticamente tra i rimanenti coeredi o collegatari. L’accrescimento opera quando non si dia luogo a sostituzione o a rappresentazione, ma può essere escluso da una espressa disposizione del testatore.