accordo
In economia patto o convenzione fra persone fisiche, giuridiche o enti collettivi. L’a. può riguardare i rapporti tra impresa e lavoratori, come nel caso dell’a. sindacale (➔ relazioni industriali), oppure quelli tra imprese concorrenti o legate da relazioni di subfornitura, e in queste situazioni si parla di intesa o collusione. Quest’ultima, poiché limita la concorrenza, è considerata illegale; si realizza tipicamente nei mercati oligopolistici, dove operano poche grandi imprese e dove quindi è più facile conoscere le controparti, e, pertanto, trovare un accordo. La collusione può essere esplicita, come nel caso dei cartelli, oppure tacita. In quest’ultima circostanza, la collusione si avviene in maniera ‘naturale’, le imprese prendono le loro decisioni indipendentemente. Gli a. possono essere orizzontali, vale a dire tra imprese operanti allo stesso stadio della filiera produttiva, oppure verticali, tra aziende che operano a diversi stadi del processo produttivo, come, per es., tra un’impresa e un fornitore di parti o componenti.
La politica per la concorrenza (➔ concorrenza, tutela della) o antitrust (➔) vieta gli a. quando essi mirano ad aumentare il potere di mercato, incrementandone i guadagni a discapito dei consumatori e della collettività in generale. In Italia, l’art. 2 della l. 287/1990 stabilisce che sono vietate le intese, vale a dire «accordi e/o pratiche concordate» tra imprese, che hanno «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante». Tra le intese sono esplicitamente incluse le «deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese e altri organismi similari». Alcuni degli oggetti di a. fra imprese tipicamente vietati dalla legge antitrust riguardano: la fissazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; la ripartizione dei mercati di vendita o dei fattori; la limitazione o l’impedimento dell’accesso al mercato o ai fattori di produzione da parte di concorrenti attuali o potenziali; la limitazione della produzione o degli investimenti; la discriminazione dei contraenti, vale a dire la pratica di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti. La politica della concorrenza tuttavia autorizza alcuni tipi di a., perché possono avvantaggiare anche i consumatori a breve o lungo termine. Un esempio è rappresentato dagli a. di ricerca e sviluppo, in cui le imprese mettono insieme le loro risorse per aumentare la probabilità d’innovare. Nell’Unione Europea e in Italia, gli a. di ricerca e sviluppo sono autorizzati se si realizzano nelle fasi iniziali del processo di produzione, vale a dire nella ricerca fondamentale sui processi o sui prodotti, e non nelle fasi successive in cui le imprese realizzano i prodotti.