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Basilea, accordi di

Lessico del XXI Secolo (2012)
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Basilea, accordi di


Basilèa, accòrdi di. – Linee guida riguardanti i requisiti patrimoniali e prudenziali degli istituti di credito, concordati a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CB). Dalla sua istituzione nel 1974, il CB ha raggiunto tre principali accordi denominati rispettivamente Basilea I, Basilea II e Basilea III. Basilea I. – Stipulato nel 1988, fissava un requisito minimo di capitale unico per le banche, in funzione del volume e delle caratteristiche del loro attivo. L’accordo prevedeva che le banche accumulassero capitale (in forma di azioni ordinarie, fondi propri e altre forme di raccolta privilegiata) nella misura dell’8% delle attività bancarie impiegate, ponderate per classi di rischio. Applicato con successo da più di 100 paesi, nel corso degli anni Novanta ha iniziato a rivelarsi inadeguato ad assicurare la stabilità di un settore bancario la cui dimensione, sofisticatezza e interconnessione crescevano in modo molto rapido nel sistema finanziario globalizzato. Basilea II. Gli obiettivi fondamentali del nuovo accordo, elaborato a partire dal gennaio 2001, erano tre: superare la rigidità costituita dal fatto che nel regime Basilea I la ponderazione dell’attivo non variava nel tempo in funzione delle caratteristiche di rischio del debitore; aggiungere alla considerazione dei rischi di credito, già insita nel precedente documento, e a quella dei rischi di mercato integrata con emendamento nell’accordo originale, anche quella dei rischi operativi; prevedere che le banche potessero, per valutare la rischiosità dell’attivo e il suo evolversi nel tempo, utilizzare fonti di informazione alternative, fra cui le valutazioni delle agenzie di rating (v.) o anche modelli di valutazione del rischio elaborati internamente. Infine, il nuovo accordo affiancava al cosiddetto primo pilastro (i requisiti patrimoniali in senso stretto) ulteriori strumenti regolamentari e di supervisione da parte delle autorità di vigilanza e provvedimenti per garantire la trasparenza e l’autodisciplina del mercato, classificati rispettivamente come secondo e terzo pilastro. Con queste caratteristiche e dopo estese consultazioni con il settore bancario, l’accordo di B. II è diventato operativo nel 2006, con tempi di attuazione diversi a seconda dei paesi. La crisi finanziaria iniziata nel 2007, tuttavia, ha rivelato che alcune delle sue caratteristiche avevano consentito, se non favorito, la formazione di rischi eccessivi nel sistema bancario. La diagnosi del CB e del Financial stability board (FSB) ha individuato tre elementi di debolezza principali: la cosiddetta prociclicità dei coefficienti di capitale (cioè il fatto che l’aumento del rischio in fasi macroeconomiche recessive tende, attraverso l’adeguamento del capitale, a determinare una restrizione del credito aggregato, accentuando la recessione); i conflitti di interesse derivanti sia dall’uso dei modelli interni di valutazione del rischio sia dal rapporto di stretta collaborazione e clientela fra le agenzie di rating e le banche; l’insorgere di vaste aree di attività bancaria o parabancaria fuori bilancio e come tali non regolate e non soggette a requisiti prudenziali. Basilea III. A seguito delle critiche mosse a Basilea II, il CB ha iniziato l’elaborazione di nuove linee guida, pubblicando le prime proposte nel 2009. Le principali innovazioni riguardano: l’aumento dei requisiti prudenziali, ottenuto elevando i coefficienti minimi e adottando una definizione di capitale più stringente; la costituzione di un margine anticiclico, per evitare l’effetto di amplificazione ciclica a cui si è fatto riferimento; l’introduzione di criteri di indebitamento e liquidità, in aggiunta a quelli sul capitale. L’accordo è completato dall’imposizione di requisiti di capitale addizionali per le banche con rilevanza sistemica, da una più stretta regolamentazione delle agenzie di rating e da disposizioni per evitare l’insorgere di attività bancarie ombra (shadow banking), non riportate in bilancio. Dopo elaborazioni e affinamenti sotto la supervisione del FSB, Basilea III è stato approvato a novembre 2010 dal Gruppo dei 20 (v. G 20) nel summit di Seul.

Vedi anche
rischio Eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili. economia Situazione in cui un soggetto compie una scelta che può comportare esiti diversi; dunque il rischio è legato alla possibilità che si verifichi o meno l’evento più favorevole per il soggetto. I campi in cui le scelte ... capitale economia In economia, il termine ha più significati: il valore in denaro di beni; i beni stessi in cui il denaro è investito o, più comunemente, l’insieme dei beni destinati a impieghi produttivi per ottenere nuova produzione. L’espressione beni capitale (in contrapposto a beni di consumo) indica i beni ... Banca d’Italia Banca d’Italia Banca centrale dell’Italia. 1. Storia Nata nel 1893 come società per azioni dalla fusione della Banca nazionale nel Regno d’Italia, della Banca nazionale toscana e della Banca toscana di credito, ebbe il privilegio dell’emissione insieme a Banco di Napoli e Banco di Sicilia, con i quali ... banca Impresa che compie operazioni di raccolta di fondi ed eroga crediti non trasferibili sul mercato. 1. Funzione creditizia e monetaria La banca contemporanea è il risultato di due processi evolutivi. Il primo è la trasformazione dell’attività di custodia di fondi, o più semplicemente di monete, in attività ...
Tag
  • COMITATO DI BASILEA
  • GRUPPO DEI 20
  • SEUL
  • FSB
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    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Ignazio Angeloni Linee guida riguardanti i requisiti patrimoniali e prudenziali degli istituti di credito, concordati a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CB). Dalla sua istituzione nel 1974, il CB ha raggiunto 3 principali accordi attinenti ai requisiti patrimoniali ...
Vocabolario
baṡilèe
basilee baṡilèe s. f. pl. [dal gr. (τὰ) βασίλεια]. – Antiche feste celebrate a Lebadea in Beozia, in onore di Zeus Basileus («Giove re»), istituite dopo la vittoria tebana di Leuttra (371 a. C.) sugli Spartani.
accordare
accordare v. tr. [lat. mediev. accordare «conciliare», der. di cor cordis sul modello del lat. concordare; nel sign. 2 a, e più ancora nel sign. 2 d, raccostato a corda] (io accòrdo, ecc.). – 1. Mettere d’accordo, conciliare: non sarà difficile...
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