accesso alla UE, criteri di
Principi sanciti dalla versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (artt. 2 e 49), come capisaldi su cui la UE si fonda e che tutti i Paesi aspiranti membri si impegnano a realizzare e a rispettare. Tra essi: la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. L’a. o adesione si concretizza attraverso un lungo e articolato processo, soggetto a regole e procedure molto rigorose.
Per ottenere lo status di ‘Paese candidato’ e dare inizio al negoziato di adesione, il Paese richiedente deve soddisfare i cosiddetti criteri di Copenaghen (➔), che comportano il rispetto di specifici requisiti economici, sociali e politici. Se tale verifica ha esito positivo, vengono avviate le trattative su decisione del Consiglio europeo, in base al parere della Commissione e a quello conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Paese candidato deve assumere una serie di impegni vincolanti, rappresentati dall’acquis comunitario, ovvero dall’insieme dei diritti e degli obblighi comunitari che tutti gli Stati membri della UE si impegnano a rispettare. L’acquis è suddiviso in una serie di capitoli, che si articolano principalmente intorno al mercato unico e alle 4 libertà fondamentali che lo caratterizzano (libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi), alle politiche comuni che sostengono lo stesso mercato interno (agricola, commerciale, della concorrenza, dei trasporti ecc.) e alle politiche di solidarietà di cui beneficiano regioni e popolazioni meno favorite. I negoziati si svolgono nell’ambito di conferenze intergovernative bilaterali che coinvolgono, da un lato, tutti gli Stati membri e, dall’altro, il Paese candidato. La valutazione degli andamenti del negoziato (monitoraggio) è effettuata dalla Commissione, a partire dalla domanda di adesione del Paese aspirante fino al momento in cui esso completa la propria adesione alla UE. Il monitoraggio si esprime con relazioni periodiche, nelle quali la Commissione giudica il grado di preparazione del Paese candidato ad assumere gli obblighi di Stato membro. I tempi del processo di adesione possono variare sensibilmente da caso a caso e dipendono fondamentalmente dai progressi compiuti da ciascun Paese nella realizzazione degli obiettivi comuni. Il passaggio da una fase all’altra è subordinato al fatto che il Paese aspirante dimostri di aver soddisfatto i criteri previsti per ogni singola fase. Le trattative per l’adesione possono essere sospese in caso di una violazione accertata e persistente dei principi fondamentali su cui si basa la UE. In tal modo, il processo di adesione diventa anche, per i Paesi candidati, un autentico stimolo alle riforme.
Una volta concluse le trattative, con riferimento all’insieme dei capitoli previsti, il processo di a. alla UE termina con la formulazione di un accordo (Trattato di adesione). È il Consiglio a stabilire all’unanimità la conclusione del processo di adesione, previo parere della Commissione e parere conforme del Parlamento europeo. Per la formalizzazione dell’a. alla UE, il trattato deve essere ratificato da tutti gli Stati membri e dal Paese candidato, in base alle rispettive norme costituzionali. È prevista anche una fase di preadesione, più o meno lunga, durante la quale il Paese aspirante provvede ad adeguare le sue istituzioni, normative e infrastrutture per essere in grado di ottemperare agli obblighi di Stato membro.